Decisione (UE) 2021/1357 della Commissione del 30 giugno 2021 che autorizza la Slovenia ad applicare una proroga di determinati periodi di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento europeo e del Consiglio.

EurLex

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, recante misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID-19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti e alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698 (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267 proroga i termini relativi alla partecipazione ad attività formative periodiche da parte del titolare di un certificato di idoneità professionale (CAP) che sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021. L'articolo 2, paragrafo 3, di tale regolamento proroga la validità della corrispondente marcatura del codice armonizzato «95» dell'Unione.

(2)L'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/267 proroga la validità delle carte di qualificazione del conducente di cui all'allegato II della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.

(3)Con lettera del 20 maggio 2021 la Slovenia ha presentato una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga di determinati periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/267. La Slovenia ha fornito informazioni supplementari a sostegno della propria richiesta il 21 maggio e il 7 giugno del 2021.

(4)Attraverso la propria richiesta motivata la Slovenia chiede un'autorizzazione ad applicare una proroga di sei mesi del periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267, ai fini di tale disposizione e dell'articolo 2, paragrafo 3, nonché un'autorizzazione ad applicare una proroga di sei mesi del periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all'articolo 2, paragrafo 5, di tale regolamento.

(5)Secondo le informazioni fornite dalla Slovenia, si presume che la partecipazione alle attività formative periodiche e il rilascio della relativa certificazione, l'apposizione della marcatura del codice armonizzato «95» dell'Unione e il rinnovo delle carte di qualificazione del conducente restino impraticabili in tale Stato membro anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19.

(6)Secondo la Slovenia tutte le attività formative periodiche in tale Stato membro devono essere svolte con la presenza fisica dei conducenti interessati. Tuttavia, in ragione della situazione causata dalla pandemia di COVID-19, è stato necessario sospendere o limitare significativamente le attività formative periodiche, in particolare a causa delle misure in vigore in materia di distanziamento sociale.

(7)Sulla base delle informazioni fornite dalla Slovenia, tale Stato membro è entrato in un primo stato di confinamento il 18 marzo 2020, per uscirne il 17 maggio 2020, e in un secondo stato di confinamento il 16 novembre 2020, uscendone il 14 febbraio 2021. Successivamente lo Stato membro è entrato in un terzo stato di confinamento il 1o aprile 2021, per uscirne l'11 aprile 2021. Complessivamente la Slovenia è rimasta quindi in uno stato di confinamento per più di cinque mesi e mezzo a causa degli effetti della pandemia di COVID-19.

(8)Secondo la Slovenia, tutti questi confinamenti sono stati accompagnati dall'adozione di misure che vietavano le normali attività formative periodiche, a causa delle misure di distanziamento sociale in atto. In particolare, durante il terzo confinamento, durato dal 1o all'11 aprile 2021, non era affatto consentito effettuare le attività formative periodiche.

(9)Tali attività sono state consentite a partire da maggio del 2021, anche se limitate a un massimo di 10 persone per corso. La Slovenia prevede che soltanto entro la fine del 2021 sarà possibile per i trasportatori organizzare le loro attività in maniera da consentire a tutti i conducenti di completare nei tempi previsti le loro attività formative periodiche.

(10)Sulla base delle informazioni fornite da tale Stato membro, alla luce dei confinamenti di cui sopra, soltanto un numero esiguo di conducenti ha potuto frequentare i corsi di formazione nel recente passato, rispetto al numero di conducenti che avrebbero dovuto frequentarli nello stesso periodo in un anno normale. Tali confinamenti, così come le altre misure messe in atto in tale contesto, hanno determinato circa il 50 % di abbandoni delle attività formative periodiche da parte dei conducenti, e la Slovenia stima altresì che ogni mese di confinamento abbia rappresentato una diminuzione dell'8 % della partecipazione da parte dei conducenti alle attività formative periodiche rispetto a una situazione normale.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.293.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A293%3ATOC

 

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