Decisione (UE) 2021/1344 della Commissione del 9 agosto 2021 che stabilisce i criteri per definire il periodo durante il quale alle persone che costituiscono una minaccia per la sicurezza può essere vietato l'accesso ai locali della Commissione.

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La Commissione europea,

vista la decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 21,

considerando quanto segue:

(1)La Commissione deve poter operare in un ambiente sicuro. A tal fine, è necessario un approccio coerente e integrato in materia di sicurezza, che garantisca livelli adeguati di protezione delle persone, delle risorse e delle informazioni che siano commisurati ai rischi identificati e una sicurezza efficiente e tempestiva. La Commissione deve affrontare minacce e sfide gravi per la sicurezza, provenienti in particolare dal terrorismo e dallo spionaggio politico e commerciale.

(2)Al fine di garantire la sicurezza delle persone, delle risorse e delle informazioni, la Commissione, in particolare la direzione «Sicurezza» della direzione generale Risorse umane e sicurezza, adotta misure ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2015/443 che si applicano a tutti i servizi della Commissione e in tutti i locali della Commissione. Tali misure comprendono misure limitate nei confronti di persone che costituiscono una minaccia per la sicurezza, tra cui il divieto di accesso ai locali della Commissione per un determinato periodo di tempo, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), di detta decisione.

(3)Il personale della Commissione debitamente incaricato a norma degli articoli 5 e 12 della decisione (UE, Euratom) 2015/443 dovrebbe, nel decidere in merito al divieto di accesso ai locali della Commissione da adottare nei confronti di una o più persone qualora, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) della decisione, si ritenga che essa o esse rappresentino una minaccia per la sicurezza della Commissione, valutare tale minaccia caso per caso, tenendo conto delle pertinenti circostanze individuali.

(4)Il divieto di accesso può applicarsi a uno, ad alcuni o a tutti i locali della Commissione.

(5)Il periodo di validità del divieto dovrebbe riflettere la probabilità, la gravità e la durata della minaccia.

(6)La presente decisione non si applica ai divieti di accesso ai locali della Commissione adottati nell'ambito di un procedimento di sospensione a norma dell'articolo 23 dell'allegato IX dello statuto dei funzionari.

(7)La presente decisione non si applica al personale della Commissione che lavora nelle delegazioni dell'Unione, che dovrebbe essere soggetto alle norme in materia di sicurezza del Servizio europeo per l'azione esterna.

(8)Conformemente al regolamento interno, il membro della Commissione responsabile della sicurezza è stato autorizzato, con la decisione C(2016)2797 della Commissione (2), a stabilire norme di attuazione che definiscano i criteri necessari per determinare i periodi di tempo applicabili ai divieti di accesso ai locali della Commissione a norma dell'articolo 12 della decisione (UE, Euratom) 2015/443. Con la decisione C(2021)2684 della Commissione (3), tale competenza è stata a sua volta delegata al direttore generale della direzione generale Risorse umane e sicurezza.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.292.01.0027.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A292%3ATOC

 

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