La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 6, e l’articolo 6, paragrafo 6, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/2144, i veicoli a motore delle categorie M e N devono essere dotati di determinati sistemi avanzati, compresi i sistemi di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente («DDAW»). Nell’allegato II dello stesso regolamento sono stabiliti i requisiti di base per l’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente.
(2)Sono necessarie norme dettagliate concernenti le procedure di prova e i requisiti tecnici specifici per l’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente.
(3)L’affaticamento incide negativamente sulle capacità fisiche, cognitive, psicomotorie e di elaborazione sensoriale del conducente, necessarie per una guida sicura. L’affaticamento del conducente è un fattore che contribuisce al 10-25 % di tutti gli incidenti stradali nell’Unione.
(4)In conformità all’articolo 3, punto 5, del regolamento (UE) 2019/2144, il sistema DDAW è un sistema che valuta il livello di attenzione del conducente mediante l’analisi dei sistemi del veicolo e, se necessario, avverte il conducente attraverso l’interfaccia uomo-macchina del veicolo.
(5)I sistemi DDAW sono più efficaci al di fuori delle zone urbane perché la riduzione del livello di attenzione del conducente dovuta all’affaticamento si verifica soprattutto quando si percorrono lunghe distanze a velocità costante. Inoltre, con le tecnologie disponibili è difficile valutare lo stile di guida e il comportamento di sterzata, poiché variano continuamente durante la guida in zone urbane. I veicoli a motore con velocità massima di progetto pari o inferiore a 70 km/h dovrebbero pertanto essere esentati dall’obbligo di essere dotati di sistemi DDAW.
(6)I sistemi DDAW valutano lo stato fisico umano attraverso mezzi indiretti, quali l’analisi sistemica e il riconoscimento dello stile di guida e/o del comportamento di sterzata da parte di un conducente che mostri un livello di attenzione ridotto a causa della stanchezza; pertanto non è possibile sottoporre a prova tali sistemi in modo completo attraverso una serie di prove definite o con una macchina programmabile che riproduca il comportamento umano. Il costruttore dovrebbe invece eseguire prove di convalida con partecipanti umani e presentare i risultati all’autorità di omologazione insieme ad almeno un protocollo di prova per verificare la capacità dei sistemi DDAW di fornire un avviso al conducente stanco.
(7)Tenendo conto della natura indiretta della misurazione, della variabilità degli effetti della stanchezza umana e della relativa immaturità delle tecnologie esistenti, i requisiti di prestazione per i sistemi DDAW dovrebbero essere fissati a un livello realistico e raggiungibile. Allo stesso tempo tali requisiti dovrebbero essere tecnologicamente neutri, al fine di promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie; la valutazione delle prestazioni dei sistemi DDAW dovrebbe pertanto basarsi su un approccio statistico, tenendo conto dell’efficienza media tra i soggetti di prova o dell’efficienza minima per il 95 % di essi. Il ricorso a quest’ultima opzione dovrebbe essere tuttavia preferito in quanto prevede che le prestazioni dei sistemi DDAW siano ugualmente efficaci per tutti i conducenti.
(8)Il presente regolamento dovrebbe fornire una scala di riferimento destinata all’utilizzo da parte dei costruttori per misurare la stanchezza del conducente nelle prove che coinvolgono i partecipanti umani. Se i costruttori scelgono di utilizzare un metodo di misurazione alternativo, questo dovrebbe essere debitamente documentato e dovrebbe essere indicata l’equivalenza alla scala di riferimento di cui al presente regolamento.
(9)La tabella di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144, che comprende l’elenco dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 5, e all’articolo 5, paragrafo 3, di tale regolamento, non contiene alcun riferimento ad atti normativi per quanto riguarda i sistemi di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente. È pertanto necessario introdurre in tale allegato un riferimento al presente regolamento.
(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/2144.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.292.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A292%3ATOC
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