La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 48, paragrafo 4, e l’articolo 57, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 il riconoscimento dei paesi terzi ai fini dell’equivalenza di cui all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (2) per le importazioni di prodotti biologici nell’Unione terminerà il 31 dicembre 2026.
(2)A norma dell’articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo ai fini dell’equivalenza di cui all’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 per le importazioni di prodotti biologici nell’Unione terminerà il 31 dicembre 2024.
(3)Per essere immessi sul mercato dell’Unione fino alla fine di tali periodi transitori, i prodotti biologici importati nell’Unione nell’ambito di tali regimi di importazione devono essere prodotti conformemente a norme di produzione e sottoposti a un regime di controllo equivalenti a quelli stabiliti dal regolamento (CE) n. 834/2007 nonché alle modalità di applicazione associate di cui ai regolamenti (CE) n. 889/2008 (3) e (CE) n. 1235/2008 (4) della Commissione.
(4)Pertanto in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione nei paesi terzi gli operatori dovrebbero continuare a sottoporre le proprie attività a un sistema di controllo di un paese terzo riconosciuto ai fini dell’equivalenza di cui all’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 oppure a un’autorità o a un organismo di controllo di cui all’articolo 57, paragrafo 1, di detto regolamento.
(5)Al fine di garantire l’appropriata supervisione di tali paesi terzi o delle autorità e organismi di controllo interessati, è necessario stabilire norme sulle procedure per il riesame regolare del loro riconoscimento durante i periodi transitori. A tal fine il presente regolamento dovrebbe precisare in particolare le informazioni che i paesi terzi o le autorità e gli organismi di controllo devono trasmettere alla Commissione per l’esercizio di tale supervisione, anche per mezzo di un esame in loco. Il presente regolamento dovrebbe inoltre stabilire le misure che la Commissione deve adottare nell’esercizio di tale supervisione, comprese la sospensione o la revoca dell’inclusione di paesi terzi o autorità e organismi di controllo riconosciuti dagli elenchi istituiti a norma dell’articolo 48, paragrafo 3, e dell’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.292.01.0020.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A292%3ATOC
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