La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 71 bis, paragrafo 5, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2014/59/UE modificata dalla direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha introdotto determinate salvaguardie per migliorare l’effettiva esecuzione della risoluzione in relazione ai contratti finanziari disciplinati dal diritto di paesi terzi.
(2)A norma dell’articolo 71 bis, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, gli enti e le entità sono tenuti a includere, nei contratti finanziari che essi concludono e che sono disciplinati dal diritto di un paese terzo, clausole che riconoscono i poteri di sospensione delle autorità di risoluzione.
(3)Al fine di migliorare l’efficienza della risoluzione, l’articolo 68 della direttiva 2014/59/UE stabilisce che talune misure di prevenzione o misure di gestione delle crisi non dovrebbero essere considerate come eventi determinanti l’escussione della garanzia né come procedure di insolvenza. Il medesimo articolo stabilisce inoltre che tali misure non dovrebbero conferire alle parti contraenti dei contratti in questione il diritto di esercitare determinati diritti contrattuali unicamente a seguito dell’applicazione di tali misure. È pertanto necessario includere nel contenuto delle clausole contrattuali l’accettazione delle parti di essere vincolate a tali requisiti. Inoltre, a norma degli articoli 33 bis, 69, 70 e 71 della direttiva 2014/59/UE, le autorità di risoluzione possono, per un periodo di tempo limitato, sospendere gli obblighi contrattuali di pagamento o di consegna stabiliti nell’ambito di un contratto con l’ente o l’entità soggetto a risoluzione o, in determinate circostanze prima della risoluzione, limitare l’opponibilità dei diritti di garanzia e sospendere alcuni diritti delle controparti, ad esempio i diritti di close-out, di netting di obbligazioni lorde, di anticipare pagamenti futuri o altrimenti recedere dal contratto finanziario. Poiché tali poteri delle autorità di risoluzione potrebbero non essere efficaci se applicati a contratti finanziari disciplinati dal diritto di un paese terzo, essi dovrebbero essere esplicitamente riconosciuti nelle clausole dei contratti finanziari.
(4)Per assicurare l’efficacia della risoluzione e promuovere la coerenza degli approcci adottati dagli Stati membri e al fine di garantire che le autorità di risoluzione, gli enti e le entità possano tener conto delle differenze dei rispettivi ordinamenti giuridici o delle differenze derivanti da una particolare forma o struttura contrattuale, è opportuno stabilire il contenuto obbligatorio delle clausole contrattuali. Il contenuto di tali clausole contrattuali dovrebbe tenere conto dei diversi modelli di business degli enti e delle entità. Tuttavia, poiché i contratti finanziari nelle operazioni internazionali generalmente non variano in funzione del modello di business dell’ente o entità, non è necessario creare contenuti diversi per le clausole contrattuali sul riconoscimento.
(5)Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.292.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A292%3ATOC
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