L'Autorità di Vigilanza EFTA,
visto l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 3 del protocollo 1,
visto l'atto di cui all'allegato I, capitolo I, parte 1.1, punto 13, dell'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (1) «regolamento (UE) 2016/429», come modificato e adattato all'accordo SEE dal protocollo 1, punto 4, lettera d), di tale accordo, nonché dagli adattamenti specifici e dagli adattamenti settoriali di cui all'allegato I di tale accordo, in particolare dall'articolo 31, paragrafo 3, dall'articolo 36, paragrafo 4, e dall'articolo 280,
visto l'atto di cui all'allegato I, capitolo I, parte 1.1, punto 13e, dell'accordo SEE, regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (2) «regolamento delegato (UE) 2020/687», come adattato all'accordo SEE dagli adattamenti settoriali di cui all'allegato I di tale accordo, in particolare dall'articolo 112,
visto l'atto di cui all'allegato I, capitolo I, parte 1.1, punto 13h, dell'accordo SEE, regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (3) «regolamento delegato (UE) 2020/689», come adattato dal punto 4, lettera d), del protocollo 1 di tale accordo e dagli adattamenti settoriali di cui all'allegato I di tale accordo, in particolare dall'articolo 84,
considerando quanto segue:
Il regolamento (UE) 2016/429, il regolamento delegato (UE) 2020/687 e il regolamento delegato (UE) 2020/689 sono stati integrati negli allegati dell'accordo SEE a decorrere dal 17 aprile 2021. Conformemente alla data di applicazione indicata rispettivamente nel regolamento (UE) 2016/429, nel regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel regolamento delegato (UE) 2020/689, questi regolamenti si applicano a decorrere dal 21 aprile 2021.
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all'uomo. In particolare, prevede il riconoscimento dello status di indenne da malattia o dello status di zona di non vaccinazione e dei programmi di eradicazione degli Stati dello Spazio economico europeo («Stati SEE») o di zone o compartimenti di tali Stati in riferimento a determinate malattie elencate all'articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento per una o più delle pertinenti specie animali.
L'articolo 280, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce misure transitorie per gli status di indenne da malattia o di zona di non vaccinazione («gli status») approvati prima dell'applicazione di tale regolamento, in conformità, a seconda dei casi, con le direttive 64/432/CEE (4), 91/68/CEE (5) e 2006/88/CE (6) del Consiglio, o la direttiva 2009/158/CE del Consiglio (7) («la pertinente direttiva precedente»). Tali status sono qui definiti «status esistenti».
L'articolo 84, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689 integra l'articolo 280, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, stabilendo che gli status esistenti si considerano riconosciuti conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689 qualora il pertinente status esistente abbia ottenuto il riconoscimento prima della data di applicazione di tale regolamento.
L'Autorità di vigilanza EFTA («l'Autorità») ha adottato una serie di decisioni di riconoscimento degli status di Norvegia o Islanda, o di determinate zone di questi paesi, conformemente alla precedente direttiva pertinente, prima dell'applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/689 (le «precedenti decisioni sullo status»).
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.290.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A290%3ATOC
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