Regolamento Delegato (UE) 2021/1336 della Commissione del 2 giugno 2021 che modifica il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 per quanto riguarda la gestione finanziaria.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 40 e l’articolo 46, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 40, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce che qualsiasi pagamento eseguito dagli organismi pagatori degli Stati membri ai beneficiari anteriormente alla prima data possibile e dopo l’ultima data possibile per l’esecuzione del pagamento comporta l’inammissibilità dei pagamenti al finanziamento unionale, salvo in alcuni casi.

(2)Gli articoli 5 e 5 bis del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (2) stabilisce le condizioni alle quali, in conformità con il principio di proporzionalità, le spese effettuate oltre i termini di pagamento prescritti sono ammissibili al finanziamento unionale.

(3)Il paragrafo 3 bis è stato inserito nell’articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 dal regolamento delegato (UE) n. 2015/160 della Commissione (3) al fine di garantire la certezza del diritto e chiarire le condizioni applicate ai pagamenti diretti effettuati nell’esercizio finanziario 2015 a norma del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (4). Si tratta di una disposizione obsoleta che può pertanto essere soppressa.

(4)I controlli sul rispetto dei termini ultimi di pagamento devono essere eseguiti sia per i pagamenti nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) che per quelli nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Tuttavia, i controlli sul rispetto dei termini di pagamento per il FEAGA sono eseguiti due volte nel corso di un esercizio finanziario, vale a dire sulle spese effettuate fino al 31 luglio e sulle altre spese effettuate fino al 15 ottobre, mentre per il FEASR il controllo avviene una volta sola nel corso di un determinato esercizio finanziario per tutti i pagamenti erogati in tale esercizio.

(5)Per motivi di semplicità ed efficienza e al fine di ridurre l’onere amministrativo per gli Stati membri e la Commissione, è opportuno prevedere un solo controllo sul rispetto dei termini di pagamento per l’intero esercizio finanziario anche per quanto riguarda le spese del FEAGA. Il controllo deve essere eseguito sulle spese effettuate fino al 15 ottobre. Tuttavia, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento nel contesto delle dichiarazioni di spesa, è opportuno che la Commissione possa eseguire un controllo supplementare sulle spese effettuate fino al 31 luglio.

(6)Il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha modificato il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) prorogando il periodo di durata dei programmi di sviluppo rurale sostenuti dal FEASR fino al 31 dicembre 2022 e dando nel contempo agli Stati membri la possibilità di finanziare i loro programmi di sviluppo rurale prorogati attingendo alla corrispondente dotazione di bilancio per gli anni 2021 e 2022. Inoltre il regolamento (UE) 2020/2220 ha messo a disposizione le risorse aggiuntive a titolo dello strumento dell’Unione europea per la ripresa («EURI») nei programmi prorogati nel 2021 e nel 2022 per finanziare misure a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 con l’obiettivo di far fronte all’impatto della crisi COVID-19 e alle sue conseguenze per il settore agricolo e le zone rurali dell’Unione.

(7)Come stabilito nel considerando 24 del regolamento (UE) 2020/2220, le risorse aggiuntive provenienti dall’EURI sono soggette a condizioni specifiche. Tali risorse aggiuntive dovrebbero pertanto essere oggetto di programmazione e sorveglianza distinte rispetto al sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale, applicando nel contempo, in linea generale, le norme stabilite nel regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, tali risorse aggiuntive dovrebbero essere attuate mediante il regolamento (UE) n. 1305/2013 e considerate, nel quadro di tale regolamento, importi che finanziano misure nell’ambito del FEASR. Di conseguenza, le rispettive norme sui limiti e le riduzioni di cui all’articolo 5 bis del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 dovrebbero essere calcolate separatamente in relazione alle dotazioni del FEASR e in relazione alle risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013.

(8)A norma del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, la Commissione effettua pagamenti mensili o a intervalli regolari agli Stati membri sulla base delle dichiarazioni di spesa trasmesse da questi ultimi. La Commissione dovrebbe tuttavia tener conto, così facendo, delle entrate riscosse dagli organismi pagatori per conto del bilancio dell’Unione e iscritte dagli Stati membri nelle loro dichiarazioni mensili. Attualmente, nell’ambito del FEAGA, la Commissione sta compensando direttamente, nella decisione di pagamento mensile da essa emessa, gli importi delle spese con gli importi delle entrate con destinazione specifica. Questa operazione finanziaria è in deroga alle modalità di gestione delle entrate con destinazione specifica nell’ambito di altri fondi dell’Unione, che non ne prevedono la compensazione bensì il recupero mediante un ordine di riscossione emesso a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Al fine di armonizzare le prassi contabili della Commissione e, in particolare, le modalità di gestione delle entrate con destinazione specifica, è necessario allineare questo aspetto tecnico della gestione finanziaria del FEAGA al flusso utilizzato da altri fondi dell’Unione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le condizioni alle quali vengono compensate le entrate con destinazione specifica pagate nell’ambito del FEAGA, senza compromettere la tempestiva esecuzione dei pagamenti agli Stati membri.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.289.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A289%3ATOC

 

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