La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possano essere immessi sul mercato dell’Unione.
(2)A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2) che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
(3)La decisione di esecuzione 2014/155/UE della Commissione (3) ha autorizzato, a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l’immissione sul mercato dell’Unione dell’olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare negli integratori alimentari.
(4)Nell’ottobre 2017 la società Ovalie Innovation («il richiedente») ha informato la Commissione della propria intenzione di immettere sul mercato olio grezzo di semi di coriandolo da Coriandrum sativum quale nuovo ingrediente alimentare a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. Il richiedente ha quindi presentato una relazione dell’autorità competente dell’Irlanda in conformità all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97, la quale concludeva, sulla base dei dati scientifici presentati dal richiedente, che l’olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum è sostanzialmente equivalente all’olio di semi di coriandolo autorizzato dalla decisione di esecuzione 2014/155/UE.
(5)I regolamenti di esecuzione (UE) 2019/456 (5) e (UE) 2019/2165 (6) della Commissione hanno autorizzato modifiche delle specifiche del nuovo alimento olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum al fine di ridurre il limite inferiore dell’indice di saponificazione da 186 mg KOH/g a 179 mg KOH/g e il livello minimo dell’acido oleico dall’8,0 % al 7,0 %.
(6)Il 12 gennaio 2021 il richiedente ha presentato alla Commissione, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di modifica delle specifiche del nuovo alimento «olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum». Il richiedente ha chiesto di aumentare il livello massimo dell’indice di acidità nell’olio di semi di coriandolo da 2,5 mg KOH/g di olio, come indicato nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti, a ≤ 3,5 mg KOH/g di olio e di modificare la descrizione del colore da «giallognolo» a «da giallognolo a marrone».
(7)Il richiedente ha motivato la richiesta indicando che la modifica è necessaria per rispecchiare la variazione naturale delle caratteristiche visive dell’olio di semi di coriandolo e dei livelli di acidi grassi liberi in esso contenuti, misurati mediante titolazione con idrossido di potassio (KOH) dell’olio di semi ottenuto dalla pianta di Coriandrum sativum.
(8)La Commissione ritiene che la modifica proposta delle specifiche non richieda una valutazione della sicurezza da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283. L’aumento dell’indice di acidità dell’olio di semi di coriandolo da 2,5 mg a ≤ 3,5 mg KOH/g di olio è in linea con gli indici di acidità di altri oli commestibili comuni con una lunga tradizione di consumo sicuro ed è inferiore al limite superiore di 4,0 mg KOH/g per i grassi e gli oli commestibili fissato dal programma congiunto sulle norme alimentari Codex Alimentarius dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura e dell’Organizzazione mondiale della sanità («Codex Alimentarius FAO/OMS») (7). Su tale base, e per coerenza con la norma del Codex Alimentarius FAO/OMS, la Commissione ritiene che anche il limite relativo all’indice di acidità per l’olio di semi di coriandolo dovrebbe essere fissato a 4,0 mg KOH/g. Le modifiche proposte dei parametri di specifica che rispecchiano l’aspetto fisico dell’olio sono anch’esse in linea con le variazioni naturali osservate pressoché in tutti gli oli commestibili e non incidono sulla sicurezza o sul valore nutritivo.
(9)Le modifiche proposte dell’indice di acidità e dell’aspetto fisico dell’olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum non modificano le conclusioni della valutazione della sicurezza effettuata dall’Autorità (8) su cui si basa la sua autorizzazione iniziale. È pertanto opportuno modificare le specifiche del nuovo alimento olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum con il livello di acidità proposto e per quanto riguarda l’aspetto fisico dell’olio.
(10)Le informazioni contenute nella domanda forniscono motivazioni sufficienti per stabilire che le modifiche proposte delle specifiche del nuovo alimento olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum sono conformi all’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283.
(11)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
(12)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2015/2283, incluso nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, contenente il riferimento al nuovo alimento olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum, è modificato come specificato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.286.01.0012.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A286%3ATOC
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