La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,
considerando quanto segue:
(1)Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, entro il 1o gennaio 2018 la Commissione era tenuta a istituire l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
(2)L’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 è stato istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (3).
(3)La Commissione ha riscontrato errori nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Al fine di garantire chiarezza e certezza del diritto agli operatori del settore alimentare e alle autorità competenti degli Stati membri, sono necessarie rettifiche in modo da assicurare la corretta attuazione e l’uso adeguato dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.
(4)Il nuovo alimento «Olio fungino ricco di acido arachidonico estratto da Mortierella alpina» è stato autorizzato a determinate condizioni d’uso con decisione 2008/968/CE della Commissione (4), dall’autorità competente dei Paesi Bassi (5) e a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. La relativa categoria di alimenti «Alimenti a fini medici speciali per lattanti pretermine, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013» fa erroneamente riferimento solo ai lattanti pretermine, mentre l’autorizzazione nella categoria di alimenti in questione dovrebbe riferirsi ai lattanti, senza limitazioni ai lattanti pretermine. È pertanto necessario rettificare l’articolo 1 della decisione 2008/968/CE e la voce «Olio fungino ricco di acido arachidonico estratto da Mortierella alpina» nell’allegato, tabella 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
(5)Il nuovo alimento «L-metilfolato di calcio» è stato autorizzato a determinate condizioni d’uso dall’autorità competente dell’Irlanda nel gennaio 2008 a norma del regolamento (CE) n. 258/97, sulla base di un parere favorevole sulla sua sicurezza dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (6). Per errore il nuovo alimento non è stato incluso nell’elenco iniziale dell’Unione. È pertanto opportuno che l’«L-metilfolato di calcio» sia aggiunto all’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati, essendo per altro già autorizzato con regolamento delegato (UE) 2021/571 della Commissione (7) come fonte di folato nelle formule per lattanti, nelle formule di proseguimento, negli alimenti a base di cereali e in altri alimenti per la prima infanzia.
(6)Il nuovo alimento «Latto-N-tetraosio (“LNT”) (fonte microbica)» è stato autorizzato a determinate condizioni d’uso con regolamento di esecuzione (UE) 2020/484 della Commissione (8). Nelle specifiche del latto-N-tetraosio è stata erroneamente indicata la formula chimica C26H45O21 anziché quella corretta C26H45NO21. Per errore nella descrizione del latto-N-tetraosio è stata omessa la dicitura «o agglomerati» e l’ingrediente secondario «latto-N-trioso II» è stato indicato come «latto-N-tetraosio II». È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le specifiche del «Latto-N-tetraosio (“LNT”) (fonte microbica)» per quanto riguarda la formula chimica del latto-N-tetraosio e il latto-N-tetraosio II nell’allegato, tabella 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/484 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
(7)È opportuno rettificare di conseguenza la decisione 2008/968/CE e i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/2470 e (UE) 2020/484.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’articolo 1, secondo comma, della decisione 2008/968/CE è così rettificato:
«L’aggiunta di olio fungino estratto da Mortierella alpina in alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento è limitata dal suo tenore di acido arachidonico, in conformità delle norme di cui all’allegato I, punto 5.7, e all’allegato II, punto 4.7, della direttiva 2006/141/CE. Il suo uso in alimenti per lattanti deve essere conforme alle disposizioni della direttiva 89/398/CEE del Consiglio (*1) relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare.
Articolo 2
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/484 è rettificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 3
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è rettificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.286.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A286%3ATOC
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