La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) stabilisce i tenori massimi di piombo (Pb) in una serie di prodotti alimentari.
(2)Il 18 marzo 2010 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha adottato un parere sul piombo negli alimenti (3). L’Autorità ha rilevato che il piombo può causare neurotossicità nella fase di sviluppo nei bambini nonché problemi cardiovascolari e nefrotossicità negli adulti. La valutazione dei rischi per il piombo si è basata su questi effetti negativi potenzialmente critici. L’Autorità ha concluso che non vi erano elementi indicanti una soglia per una serie di endpoint critici, tra cui la neurotossicità nella fase di sviluppo e la nefrotossicità negli adulti. Non risultava pertanto opportuno desumere una dose settimanale tollerabile. L’Autorità ha espresso preoccupazione quanto alla possibilità che gli attuali livelli di esposizione alimentare al piombo possano incidere sullo sviluppo neurologico dei feti, dei lattanti e dei bambini.
(3)Le conclusioni dell’Autorità sono state confermate dalle conclusioni della relazione del comitato misto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari e i contaminanti (FAO/OMS) del 2010 (4).
(4)Tenuto conto dei dati di occorrenza più recenti, la commissione del Codex Alimentarius, nel corso della sua 41a sessione («CAC41»), ha abbassato il tenore massimo di cui al Codex per il piombo contenuto nel sale (escluso il sale delle paludi saline) da 2 mg/kg a 1 mg/kg.
(5)Tenuto conto dei dati di occorrenza più recenti, la commissione del Codex Alimentarius, nel corso della sua 42a sessione («CAC42») ha abbassato i tenori massimi di cui al Codex per le frattaglie commestibili da 0,5 mg/kg a: 0,2 mg/kg per le frattaglie commestibili di bovini; 0,15 mg/kg per le frattaglie commestibili di suini; 0,1 mg/kg per le frattaglie commestibili di pollame. Ha altresì abbassato i tenori massimi per il «vino ottenuto da uve» da 0,2 mg/kg a 0,1 mg/kg e ha fissato a 0,15 mg/kg il tenore massimo per i «vini ottenuti da uve» fortificati/liquorosi. Entrambi i tenori massimi si applicano ai vini ottenuti da uve raccolte successivamente alla data in cui la CAC42 ha adottato tali tenori massimi.
(6)Alla luce di tali sviluppi e dei più recenti dati di occorrenza, è opportuno ridurre l’esposizione alimentare al piombo negli alimenti all’interno dell’Unione abbassando gli attuali tenori massimi o fissando tenori massimi aggiuntivi per i prodotti alimentari per i quali è ragionevolmente possibile ottenere tenori di piombo inferiori, ossia le frattaglie, alcuni alimenti per lattanti e bambini, il sale e i funghi selvatici. Per gli stessi motivi è opportuno ridurre i tenori massimi di piombo nei vini e fissare un tenore massimo per i vini liquorosi, relativamente ai prodotti delle raccolte future. Infine, per gli stessi motivi ma anche per contribuire alla lotta contro pratiche fraudolente, come l’aggiunta di cromato di piombo alla curcuma, è opportuno stabilire tenori massimi per le spezie.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1881/2006.
(8)Dato che il piombo è un cancerogeno genotossico lieve ad azione indiretta e che la sua presenza rappresenta quindi un rischio più elevato per la salute pubblica, i prodotti non conformi ai nuovi tenori massimi di piombo e commercializzati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero essere autorizzati a rimanere sul mercato solo per un breve periodo di tempo.
(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
I prodotti alimentari elencati nell’allegato che sono stati legalmente commercializzati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono rimanere sul mercato fino al 28 febbraio 2022.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.286.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A286%3ATOC
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