La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),
considerando quanto segue:
(1)L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.
(2)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.
(3)La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione (3), adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di controllo delle malattie in relazione ai focolai di HPAI.
(4)Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri in seguito alla comparsa di focolai di HPAI in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
(5)L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato recentemente modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1186 della Commissione (4) a seguito della comparsa di un nuovo focolaio di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Francia, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.
(6)Come indicato nella decisione di esecuzione (UE) 2021/239 della Commissione (5), la Francia ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di HPAI del sottotipo H5N8 in aziende in cui erano tenuti pollame o volatili in cattività situate nel dipartimento dei Pirenei Atlantici di tale Stato membro. Il pollame o i volatili in cattività di cui sopra comprendevano anatre di razze rare tenute in uno stabilimento particolare. Pertanto, ai fini della conservazione di dette anatre di razze rare, l'autorità competente del summenzionato Stato membro ha deciso di rinviare l'abbattimento dei volatili in tale stabilimento, in conformità alla deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del medesimo regolamento. Di conseguenza, la durata delle restrizioni applicabili nelle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente di tale Stato membro per detto focolaio nel dipartimento dei Pirenei Atlantici dovrebbe essere prorogata in conformità agli articoli 39 e 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687. La durata delle restrizioni applicabili in tali zone di protezione e sorveglianza elencate per la Francia nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe pertanto essere modificata.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641.
(8)Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile.
(9)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2021
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.285.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A285%3ATOC
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