Regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021 relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE.

leggi sanderson

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 114, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce regole che garantiscono il diritto alla vita privata e alla riservatezza in relazione al trattamento dei dati personali negli scambi di dati nel settore delle comunicazioni elettroniche. Tale direttiva precisa e integra il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(2)La direttiva 2002/58/CE si applica al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Fino al 21 dicembre 2020 si applicava la definizione di servizio di comunicazione elettronica di cui all’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). In tale data la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ha abrogato la direttiva 2002/21/CE. La definizione di «servizio di comunicazione elettronica» di cui all’articolo 2, punto 4, della direttiva (UE) 2018/1972 comprende i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero quali definiti all’articolo 2, punto 7, di tale direttiva. I servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, che comprendono per esempio il Voice over Internet Protocol, i servizi di messaggistica e i servizi di posta elettronica basati sul web, sono pertanto rientrati nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/58/CE il 21 dicembre 2020.

(3)A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea (TUE), l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»). L’articolo 7 della Carta tutela il diritto fondamentale di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni, diritto che comprende la riservatezza delle comunicazioni. L’articolo 8 della Carta sancisce il diritto alla protezione dei dati personali.

(4)L’articolo 3, paragrafo 1, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 (UNCRC) e l’articolo 24, paragrafo 2, della Carta stabiliscono che in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. L’articolo 3, paragrafo 2, UNCRC e l’articolo 24, paragrafo 1, della Carta evocano inoltre il diritto dei minori a tale protezione e alle cure necessarie per il loro benessere.

(5)La protezione dei minori, sia offline che online, è una delle priorità dell’Unione. L’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori costituiscono gravi violazioni dei diritti umani e dei diritti fondamentali, in particolare dei diritti dei minori a essere protetti da ogni forma di violenza, abuso e abbandono, maltrattamento o sfruttamento, compreso l’abuso sessuale, come stabilito dall’UNCRC e dalla Carta. La digitalizzazione ha apportato alla società e all’economia molti vantaggi, ma ha apportato anche sfide, tra cui un aumento degli abusi sessuali online sui minori. Il 24 luglio 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo «Strategia dell’UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali sui minori» («strategia»). La strategia mira a fornire una risposta efficace a livello di Unione al reato di abuso sessuale sui minori.

(6)In linea con la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), il presente regolamento non intende disciplinare le politiche degli Stati membri in ordine agli atti sessuali consensuali che possono compiere i minori e che possono essere considerati la normale scoperta della sessualità legata allo sviluppo della persona, tenendo conto delle diverse tradizioni culturali e giuridiche e delle nuove forme con cui bambini e adolescenti stabiliscono e mantengono rapporti tra di loro, anche a mezzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

(7)Alcuni fornitori di determinati servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero («fornitori»), come i servizi di messaggistica e di posta elettronica, utilizzano già su base volontaria tecnologie specifiche per individuare gli abusi sessuali online sui minori sui propri servizi e per segnalarli alle autorità di contrasto e alle organizzazioni che agiscono nell’interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, attraverso la scansione del contenuto, per esempio immagini e testo, o dei dati sul traffico delle comunicazioni, utilizzando in alcuni casi dati storici. La tecnologia utilizzata per tali attività potrebbe consistere nella tecnologia hashing per le immagini e i video e nei classificatori e nell’intelligenza artificiale per l’analisi del testo o di dati sul traffico. Nell’utilizzo della tecnologia hashing, il materiale pedopornografico online è segnalato quando si ottiene un riscontro positivo, ovvero una corrispondenza derivante da un confronto tra un’immagine o un video e una firma digitale unica e non riconvertibile («hash») proveniente da una banca dati detenuta da un’organizzazione che agisce nell’interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori che contiene materiale pedopornografico online verificato. Tali fornitori si rivolgono alle linee nazionali di pronto intervento per la segnalazione di materiale pedopornografico online e alle organizzazioni, sia all’interno dell’Unione che nei paesi terzi, che si prefiggono di identificare i minori, ridurre lo sfruttamento sessuale dei minori e gli abusi sessuali sui minori e prevenire la vittimizzazione dei minori. Tali organizzazioni potrebbero non rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/679. A livello collettivo tali attività effettuate su base volontaria sono fondamentali in quanto consentono di identificare e soccorrere le vittime, i cui diritti fondamentali alla dignità umana e all’integrità fisica e mentale sono gravemente violati. Tali attività effettuate su base volontaria sono inoltre importanti in quanto riducono l’ulteriore diffusione di materiale pedopornografico online e contribuiscono all’identificazione degli autori dei reati e alle indagini su questi ultimi nonché alla prevenzione, all’accertamento, all’indagine e al perseguimento dei reati di abuso sessuale sui minori.

(8)Nonostante il loro obiettivo legittimo, le attività su base volontaria da parte dei fornitori per individuare gli abusi sessuali online sui minori sui propri servizi e per segnalarli, costituiscono un’interferenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e familiare e alla protezione dei dati personali di tutti gli utenti di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero («utenti»). Qualsiasi limitazione all’esercizio del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare, inclusa la riservatezza delle comunicazioni, non può essere meramente giustificata dal fatto che i fornitori utilizzavano già talune tecnologie quando i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero non rientravano nella definizione di «servizi di comunicazione elettronica». Tali limitazioni sono possibili solo a determinate condizioni. A norma dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, tali limitazioni devono essere previste dalla legge e devono rispettare il contenuto essenziale dei diritti alla vita privata e familiare e alla protezione dei dati personali e, nel rispetto del principio di proporzionalità, devono essere necessarie e rispondere effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. Quando implicano in modo permanente il monitoraggio e l’analisi generalizzati e indifferenziati delle comunicazioni di tutti gli utenti, tali limitazioni interferiscono con il diritto alla riservatezza delle comunicazioni.

(9)Fino al 20 dicembre 2020 il trattamento dei dati personali da parte dei fornitori mediante misure volontarie al fine di individuare gli abusi sessuali online sui minori sui propri servizi e segnalarli e rimuovere il materiale pedopornografico online dai propri servizi era disciplinato unicamente dal regolamento (UE) 2016/679. La direttiva (UE) 2018/1972, che doveva essere recepita entro il 20 dicembre 2020, ha incluso i fornitori nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/58/CE. Per continuare ad adottare tali misure volontarie dopo il 20 dicembre 2020, i fornitori dovrebbero soddisfare le condizioni previste dal presente regolamento. Il regolamento (UE) 2016/679 continuerà ad applicarsi al trattamento dei dati personali effettuato mediante tali misure volontarie.

(10)La direttiva 2002/58/CE non contempla disposizioni specifiche relative al trattamento dei dati personali da parte dei fornitori in relazione alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica al fine di individuare gli abusi sessuali online sui minori sui propri servizi e segnalarli e rimuovere il materiale pedopornografico online dai propri servizi. Tuttavia, a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE, gli Stati membri possono adottare misure legislative intese a limitare la portata dei diritti e degli obblighi di cui, tra l’altro, agli articoli 5 e 6 di tale direttiva, che riguardano la riservatezza delle comunicazioni e dei dati relativi al traffico, a fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento dei reati connessi agli abusi sessuali sui minori. In assenza di tali misure legislative nazionali e in attesa dell’adozione di un quadro giuridico a più lungo termine per contrastare gli abusi sessuali sui minori a livello di Unione, i fornitori non possono più basarsi sul regolamento (UE) 2016/679 per continuare ad applicare misure su base volontaria per individuare gli abusi sessuali online sui minori sui propri servizi e segnalarli e rimuovere il materiale pedopornografico online dai loro servizi oltre il 21 dicembre 2020. Il presente regolamento non fornisce una base giuridica per il trattamento di dati personali da parte dei fornitori al solo scopo di individuare gli abusi sessuali online sui minori sui propri servizi e segnalarli e di rimuovere il materiale pedopornografico dai loro servizi, ma stabilisce una deroga a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE. Il presente regolamento predispone garanzie supplementari che i fornitori devono rispettare se intendono avvalersene.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.274.01.0041.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A274%3ATOC

 

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