Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)Dall’adozione del regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato, in occasione della sua 41a e della sua 42a riunione annuale tenutesi nel 2019 rispettivamente e nel 2020, una serie di decisioni giuridicamente vincolanti per la conservazione delle risorse alieutiche rientranti nel suo ambito di competenza.
(2)Tali decisioni sono rivolte alle parti contraenti della NAFO, ma contengono anche obblighi per gli operatori (ad esempio il capitano della nave). Sono entrate in vigore nuove misure di conservazione e di esecuzione (CEM) della NAFO, vincolanti per tutte le parti contraenti di tale organizzazione. Esse devono essere recepite nel diritto dell’Unione a meno che non siano già contemplate dallo stesso.
(3)È pertanto opportuno adeguare il regolamento (UE) 2019/833 al fine di applicare le norme NAFO sulla misura delle maglie, introdurre la definizione di peschereccio utilizzata dalla NAFO in modo tale da consentire alle autorità di controllo e di esecuzione dell’Unione di operare in linea con le altre parti contraenti della NAFO e migliorare il flusso di informazioni tra le autorità degli Stati membri, la Commissione e il segretario esecutivo della NAFO.
(4)Conformemente all’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), nel mandato dell’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) rientrano anche l’organizzazione del coordinamento operativo delle attività di controllo e di ispezione della pesca esercitate dagli Stati membri per l’attuazione di programmi internazionali di controllo e di ispezione quali il programma comune di ispezione e sorveglianza della NAFO, e l’assistenza agli Stati membri nella trasmissione delle informazioni sulle attività di pesca e sulle attività di controllo e di ispezione alla Commissione e a terzi. È pertanto opportuno che l’EFCA agisca quale organismo incaricato di ricevere dagli Stati membri le informazioni riguardanti il controllo e le ispezioni, quali i rapporti di ispezione in mare e le notifiche del programma di osservazione a fini di controllo, e di trasmetterle al segretario esecutivo della NAFO.
(5)La procedura delle CEM per la trasmissione da parte delle parti contraenti delle informazioni al sito web di monitoraggio, controllo e sorveglianza (MCS) della NAFO implica la trasmissione delle informazioni da trasmettere al segretario esecutivo della NAFO. È pertanto necessario aggiornare le disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/833 per tener conto di tale modifica e chiarire quali canali debbano essere utilizzati dagli Stati membri per trasmettere le pertinenti informazioni.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.274.01.0032.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A274%3ATOC
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it