Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha subito varie e sostanziali modifiche (5). A fini di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno procedere alla sua codificazione.
(2)Per il corretto funzionamento del mercato interno e al fine di facilitare gli scambi transfrontalieri nell’Unione è essenziale che le commissioni per i pagamenti transfrontalieri in euro siano uguali a quelle applicate ai corrispondenti pagamenti all’interno di uno Stato membro.
(3)Non è consigliabile applicare il principio della parità delle commissioni agli strumenti di pagamento che sono principalmente o esclusivamente cartacei, come gli assegni, in quanto, per loro stessa natura, non possono essere elaborati con la stessa efficienza dei pagamenti elettronici.
(4)Il principio della parità delle commissioni dovrebbe essere applicato ai pagamenti iniziati o terminati su supporto cartaceo o in contanti che sono trattati elettronicamente lungo la catena di esecuzione del pagamento, ad esclusione degli assegni, nonché a tutte le commissioni connesse direttamente o indirettamente a un’operazione di pagamento, incluse le commissioni connesse a un contratto. Le commissioni indirette includono le commissioni di costituzione di un ordine di pagamento permanente o le commissioni connesse all’uso di una carta di pagamento, o di una carta di debito o di credito, che dovrebbero essere le stesse per le operazioni di pagamento sia nazionali che transfrontaliere nell’Unione.
(5)Al fine di evitare la frammentazione dei mercati dei pagamenti, è opportuno applicare il principio della parità delle commissioni. A tale scopo, per ogni categoria di operazione di pagamento transfrontaliero si dovrebbe individuare un pagamento nazionale con caratteristiche uguali o molto simili a quelle del pagamento transfrontaliero. Dovrebbe essere possibile utilizzare, fra gli altri, i criteri seguenti per individuare il pagamento nazionale corrispondente al pagamento transfrontaliero: il canale utilizzato per iniziare, eseguire e terminare il pagamento, il grado di automazione, qualsiasi garanzia di pagamento, la posizione del cliente e la sua relazione con il prestatore di servizi di pagamento o lo strumento di pagamento utilizzato, quale definito all’articolo 4, punto 14), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Tali criteri non dovrebbero essere considerati esaustivi.
(6)Le autorità competenti dovrebbero pubblicare linee guida per individuare i pagamenti corrispondenti quando lo ritengono necessario. La Commissione, assistita, ove opportuno, dal comitato dei pagamenti istituito dall’articolo 85, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), dovrebbe fornire orientamenti adeguati e assistere le autorità competenti.
(7)Per agevolare il funzionamento del mercato interno e, relativamente ai pagamenti transfrontalieri in euro, evitare le ineguaglianze tra gli utilizzatori di servizi di pagamento della zona euro e quelli degli Stati membri che non vi appartengono, è opportuno allineare le commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri in euro effettuati nell’Unione a quelle praticate per i corrispondenti pagamenti nazionali effettuati nella valuta nazionale dello Stato membro in cui è situato il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore di servizi di pagamento. Un prestatore di servizi di pagamento si considera situato nello Stato membro in cui fornisce i suoi servizi all’utilizzatore di servizi di pagamento.
(8)Quando la valuta dello Stato membro del pagatore è diversa da quella dello Stato membro del beneficiario, le commissioni di conversione valutaria incidono in maniera rilevante sul costo del pagamento transfrontaliero. L’articolo 45 della direttiva (UE) 2015/2366 prescrive che le commissioni e il tasso di cambio applicati siano trasparenti, l’articolo 52, punto 3), di detta direttiva specifica i requisiti informativi relativi alle operazioni di pagamento rientranti in un contratto quadro, e l’articolo 59, paragrafo 2, della stessa direttiva stabilisce i requisiti informativi per le parti che propongono servizi di conversione valutaria presso uno sportello automatico per il prelievo di contante (automated teller machine — «ATM») o un punto di vendita. È opportuno prevedere misure aggiuntive al fine di tutelare i consumatori dall’applicazione di commissioni eccessivamente elevate sui servizi di conversione valutaria e di garantire che ai consumatori siano fornite le informazioni che permettono loro di scegliere al riguardo la modalità migliore.
(9)Le misure da attuare dovrebbero essere opportune, adeguate ed efficaci sotto il profilo dei costi. Al tempo stesso, nelle situazioni in cui il pagatore si trova dinanzi a diverse opzioni di conversione valutaria presso un ATM o presso il punto di vendita, le informazioni fornite dovrebbero consentire il raffronto in modo che il pagatore possa operare una scelta informata.
(10)Per ottenere la raffrontabilità, le commissioni di conversione valutaria per tutti i pagamenti basati su carta dovrebbero essere espresse nello stesso modo, vale a dire come maggiorazioni percentuali rispetto agli ultimi tassi di cambio di riferimento dell’euro disponibili pubblicati dalla Banca centrale europea (BCE). È possibile che una maggiorazione debba essere basata su un tasso derivato da due tassi della BCE in caso di conversione tra due valute diverse dall’euro.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.274.01.0020.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A274%3ATOC
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