Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 175, terzo comma, e l’articolo 322, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Corte dei conti (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1)L’11 dicembre 2019 la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo «Green Deal europeo», che ha delineato una tabella di marcia che fissa una nuova strategia di crescita dell’Europa e ambiziosi obiettivi per la lotta ai cambiamenti climatici e la tutela dell’ambiente. In linea con la finalità di conseguire l’obiettivo 2030 dell’Unione in materia di clima di cui al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050 in modo efficace e socialmente equo, con il Green Deal europeo è stato annunciato un meccanismo per una transizione giusta volto a fornire risorse per affrontare la sfida del processo di transizione verso l’obiettivo 2030 dell’Unione in materia di clima e l’obiettivo della neutralità climatica nell’Unione entro il 2050 senza lasciare indietro nessuno. Le regioni e le persone maggiormente vulnerabili sono le più esposte agli effetti nocivi dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale. La transizione verso un’economia climaticamente neutra è fonte di nuove opportunità economiche, con un notevole potenziale per la creazione di posti di lavoro, in particolare nei territori attualmente dipendenti dai combustibili fossili. Può inoltre contribuire a migliorare la sicurezza e la resilienza energetiche. Tuttavia, la transizione può comportare anche costi sociali ed economici a breve termine nei territori sottoposti a un pesante processo di decarbonizzazione, e già indeboliti dagli effetti socioeconomici dirompenti provocati dalla crisi COVID-19.
(2)Per gestire la transizione saranno necessari profondi cambiamenti strutturali a livello sia nazionale che regionale. Per avere successo, è necessario che la transizione riduca le disuguaglianze, crei un effetto netto sull’occupazione con nuovi posti di lavoro di elevata qualità, e sia equa e socialmente accettabile per tutti, rafforzando nel contempo la competitività. A tale riguardo è fondamentale che i territori maggiormente colpiti negativamente dalla transizione, in particolare le regioni carbonifere, possano essere sostenuti nel diversificare e rivitalizzare le economie locali e nel creare opportunità occupazionali sostenibili per i lavoratori interessati.
(3)Il 14 gennaio 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo «Piano di investimenti per un’Europa sostenibile — Piano di investimenti del Green Deal europeo, nella quale ha proposto un meccanismo per una transizione giusta, che si concentra sulle regioni e sui settori più esposti alle ripercussioni della transizione a causa della loro dipendenza dai combustibili fossili, come il carbone, la torba e lo scisto bituminoso, o della loro dipendenza da processi industriali ad alta intensità di gas a effetto serra, ma che hanno minore capacità di finanziare gli investimenti richiesti. La creazione di un meccanismo per una transizione giusta è stata affermata anche dalle conclusioni del Consiglio europeo del 21 luglio 2020. Il meccanismo per una transizione giusta consta di tre pilastri: un Fondo per una transizione giusta (JTF), attuato in regime di gestione concorrente, un regime specifico per una transizione giusta nell’ambito di InvestEU e uno strumento di prestito per il settore pubblico volto a mobilitare ulteriori investimenti a favore delle regioni interessate. Tali tre pilastri forniscono un sostegno complementare a tali regioni, al fine di promuovere la transizione verso un’economia climaticamente neutra dell’Unione entro il 2050.
(4)Per garantire che il JTF sia programmato e attuato al meglio devono essere stabiliti piani territoriali per una transizione giusta che consentano di fissare le fasi principali e il calendario del processo di transizione, identificando i territori maggiormente danneggiati dalla transizione verso un’economia climaticamente neutra e con minori capacità di affrontare le sfide poste dalla transizione. I piani territoriali per una transizione giusta devono essere redatti insieme alle autorità locali e regionali competenti e coinvolgono tutti i partner pertinenti in conformità dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Essi possono essere modificati, insieme ai corrispondenti programmi sostenuti dal JTF, conformemente all’articolo 24 di tale regolamento, al fine di includere nuovi territori che saranno duramente colpiti dalla transizione in un modo imprevisto al momento dell’adozione iniziale di detti piani.
(5)Dovrebbe essere stabilito uno strumento di prestito per il settore pubblico («strumento»). Esso rappresenta il terzo pilastro del meccanismo per una transizione giusta, volto a sostenere gli investimenti realizzati dagli enti del settore pubblico, dato il ruolo chiave di tale settore nell’affrontare i fallimenti del mercato. Tali investimenti dovrebbero rispondere alle esigenze di sviluppo derivanti dalle sfide poste dalla transizione descritte nei piani territoriali per una transizione giusta che sono stati approvati dalla Commissione. Le attività destinate a ricevere sostegno nell’ambito dello strumento dovrebbero essere coerenti con le attività sostenute dagli altri due pilastri del meccanismo per una transizione giusta e integrarle. È opportuno istituire lo strumento per un periodo di sette anni per allinearne la durata al periodo del quadro finanziario pluriennale dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 («QFP 2021-2027») di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 (6).
(6)Al fine di potenziare la coesione e la diversificazione economica dei territori colpiti dalla transizione, lo strumento dovrebbe coprire un’ampia gamma di investimenti sostenibili, purché tali investimenti contribuiscano a soddisfare le esigenze di sviluppo di detti territori causati dalla transizione verso l’obiettivo 2030 dell’Unione in materia di clima, stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 e la neutralità climatica nell’Unione al più tardi entro il 2050, secondo quanto indicato nei piani territoriali per una transizione giusta. Al fine di aumentarne l’efficacia, lo strumento dovrebbe poter sostenere progetti ammissibili la cui attuazione sia stata avviata prima della presentazione della domanda da parte dei beneficiari dello strumento. Lo strumento non dovrebbe sostenere gli investimenti che non riguardano nessuna delle attività escluse a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), ma potrebbero sostenere gli investimenti nelle energie rinnovabili e nella mobilità verde e sostenibile, compresa la promozione dell’idrogeno verde, investimenti in reti di teleriscaldamento efficienti, investimenti nella ricerca pubblica, nella digitalizzazione, infrastrutture ambientali di gestione intelligente delle risorse idriche e dei rifiuti, e potrebbero sostenere l’energia sostenibile, l’efficienza energetica nonché misure di integrazione, comprese la ristrutturazione e la trasformazione di edifici, il rinnovo e la rigenerazione urbani, la transizione verso un’economia circolare, il ripristino e la decontaminazione degli ecosistemi e dei terreni, tenendo conto del principio «chi inquina paga», la biodiversità, nonché il miglioramento del livello delle competenze, la riqualificazione, la formazione e le infrastrutture sociali, comprese le strutture di assistenza e l’edilizia popolare.
(7)Lo sviluppo delle infrastrutture potrebbe comprendere anche soluzioni e progetti transfrontalieri che permettano di migliorare la resilienza per resistere alle catastrofi ecologiche, in particolare quelle accentuate dai cambiamenti climatici. È opportuno favorire un’impostazione globale per quanto riguarda gli investimenti, in particolare per quei territori che hanno importanti esigenze in termini di transizione. Potrebbero essere sostenuti investimenti anche in altri settori, purché siano coerenti con i piani territoriali per una transizione giusta approvati. Sostenendo gli investimenti che non generano flussi di entrate sufficienti a coprire i propri costi di investimento, lo strumento dovrebbe mirare a fornire agli enti del settore pubblico le risorse aggiuntive necessarie per affrontare le sfide territoriali, sociali, economiche e ambientali derivanti dall’adeguamento alla transizione climatica. Per contribuire a individuare investimenti ammissibili nell’ambito dello strumento e che abbiano un impatto ambientale altamente positivo, anche in relazione alla biodiversità, la Commissione dovrebbe tenere conto, nell’effettuare la valutazione dello strumento, della tassonomia dell’UE relativa alle attività economiche ecosostenibili. Tutti i partner finanziari dovrebbero utilizzare, se del caso, la tassonomia dell’UE relative alle attività economiche ecosostenibili, compreso il principio «non arrecare un danno significativo», al fine di assicurare la trasparenza in relazione ai progetti sostenibili.
(8)Il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché, in particolare, la parità di genere dovrebbero essere garantiti, se del caso, in tutte le fasi della preparazione, della valutazione, dell’attuazione e della sorveglianza dei progetti ammissibili nell’ambito dello strumento. Analogamente, i beneficiari e la Commissione dovrebbero altresì evitare qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale in tutte le fasi dell’attuazione dello strumento. Gli obiettivi dello strumento dovrebbero essere perseguiti in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il pilastro europeo dei diritti sociali, il principio «chi inquina paga», l’accordo di Parigi adottato ai sensi della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (8) («accordo di Parigi») e il principio «non arrecare un danno significativo».
(9)Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Tali regole sono stabilite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) («regolamento finanziario») e definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, premi, appalti, gestione indiretta, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, assistenza finanziaria e rimborso di esperti esterni, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione.
(10)Lo strumento dovrebbe fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni concesse dall’Unione, combinate con prestiti erogati da un partner finanziario in conformità delle sue regole, procedure e politiche di erogazione dei prestiti. La dotazione finanziaria per la componente di sovvenzione, attuata dalla Commissione in regime di gestione diretta, dovrebbe assumere la forma di finanziamento non collegato ai costi, in conformità dell’articolo 125 del regolamento finanziario. Tale forma di finanziamento dovrebbe incentivare la partecipazione dei promotori di progetti e contribuire al raggiungimento degli obiettivi dello strumento in modo efficiente in relazione all’entità del prestito. La componente di prestito dovrebbe essere fornita dalla Banca europea per gli investimenti (BEI). Dovrebbe essere possibile estendere lo strumento per consentire ad altri partner finanziari di erogare la componente di prestito, qualora si rendano disponibili risorse aggiuntive per la componente di sovvenzione oppure nel caso in cui ciò sia necessario per garantire una corretta attuazione dello strumento. In tali casi la Commissione dovrebbe informare gli Stati membri e il Parlamento europeo dell’intenzione di estendere lo strumento e dovrebbe selezionare ulteriori partner finanziari, tenendo conto della loro capacità di conseguire gli obiettivi dello strumento, di contribuire con risorse proprie e di garantire un’adeguata copertura geografica.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.274.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A274%3ATOC
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