Direttiva (UE) 2021/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021 recante modifica della Direttiva (UE) 2017/2397 per quanto riguarda le misure transitorie per il riconoscimento dei certificati di Paesi terzi.

leggi sanderson

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)La direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce misure transitorie al fine di garantire il mantenimento della validità dei certificati di qualifica, dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo rilasciati prima della fine del termine di recepimento e di dare ai membri d’equipaggio qualificati un ragionevole lasso di tempo per richiedere un certificato di qualifica dell’Unione o un altro certificato riconosciuto come equivalente. Tuttavia, fatta eccezione per le patenti di battelliere del Reno di cui all’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 96/50/CE del Consiglio (4), dette misure transitorie non si applicano ai certificati di qualifica, ai libretti di navigazione e ai giornali di bordo rilasciati da paesi terzi e attualmente riconosciuti dagli Stati membri conformemente agli obblighi nazionali, o agli accordi internazionali, applicabili prima dell’entrata in vigore della direttiva (UE) 2017/2397.

(2)L’articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva (UE) 2017/2397 stabilisce la procedura e le condizioni per il riconoscimento dei certificati, dei libretti di navigazione o dei giornali di bordo rilasciati dalle autorità di un paese terzo.

(3)Dato che la procedura di riconoscimento dei documenti di paesi terzi si basa sulla valutazione dei sistemi di certificazione del paese terzo richiedente al fine di determinare se il rilascio dei certificati, dei libretti di navigazione o dei giornali di bordo specificati nella domanda sia soggetto a obblighi identici a quelli stabiliti dalla direttiva (UE) 2017/2397, è improbabile che la procedura di riconoscimento sia completata prima del 17 gennaio 2022.

(4)Al fine di garantire una transizione agevole al sistema di riconoscimento dei documenti di paesi terzi di cui all’articolo 10 della direttiva (UE) 2017/2397, è necessario prevedere misure transitorie che accordino ai paesi terzi il tempo necessario per allineare gli obblighi da essi previsti a quelli di tale direttiva e alla Commissione per valutare i loro sistemi di certificazione e, se del caso, per adottare un atto di esecuzione a norma dell’articolo 10, paragrafo 5, della medesima direttiva. Dette misure garantirebbero inoltre la certezza del diritto alle persone fisiche e agli operatori economici attivi nel settore del trasporto per vie navigabili interne. Alla luce di tali obiettivi, è opportuno fissare la data limite per i documenti di paesi terzi rientranti nell’ambito di applicazione delle summenzionate misure transitorie, facendo riferimento al termine di recepimento di detta direttiva prorogato di due anni.

(5)Per garantire la coerenza con le misure transitorie applicabili agli Stati membri a norma dell’articolo 38 della direttiva (UE) 2017/2397, è opportuno che le misure transitorie applicabili ai certificati di qualifica, ai libretti di navigazione e ai giornali di bordo rilasciati da paesi terzi e riconosciuti dagli Stati membri non si applichino oltre il 17 gennaio 2032. Inoltre il riconoscimento di tali certificati di qualifica, libretti di navigazione e giornali di bordo dovrebbe essere limitato alle vie navigabili interne dell’Unione situate nello Stato membro in questione.

(6)Al fine di garantire la coerenza con le misure transitorie applicabili ai certificati di qualifica rilasciati dagli Stati membri, è opportuno chiarire che, per quanto riguarda i certificati dei paesi terzi, gli obblighi di cui all’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/2397 comprendono anche le condizioni per la sostituzione dei certificati esistenti di cui all’articolo 38, paragrafi 1 e 3, di tale direttiva.

(7)Per fornire chiarezza e certezza del diritto alle imprese e ai lavoratori del settore del trasporto per vie navigabili interne è pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2017/2397.

(8)A norma dell’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2017/2397, gli Stati membri in cui la navigazione interna non è tecnicamente possibile non sono tenuti a recepire tale direttiva. Tale deroga dovrebbe applicarsi alla presente direttiva, mutatis mutandis.

(9)Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire stabilire misure transitorie per il riconoscimento dei certificati di paesi terzi, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, l’Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato in tale articolo, la presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo.

(10)Al fine di consentire agli Stati membri di procedere senza indugio al recepimento delle misure in essa previste, la presente direttiva dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.274.01.0052.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A274%3ATOC

 

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