La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 6, e l’articolo 6, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/2144 stabilisce che i veicoli a motore delle categorie M e N devono essere dotati di determinati sistemi avanzati, fra cui l’interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock. Esso stabilisce nell’allegato II i requisiti di base per l’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda l’interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock.
(2)I dispositivi di tipo alcolock aumentano la sicurezza stradale impedendo alle persone che presentano nel corpo una concentrazione di alcool superiore a un determinato limite di guidare un veicolo a motore.
(3)Sono necessarie norme dettagliate in relazione ai requisiti specifici per l’omologazione dei veicoli per quanto riguarda l’interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock.
(4)Le norme europee della serie EN 50436 specificano i metodi di prova e i requisiti prestazionali essenziali dei dispositivi di tipo alcolock e forniscono orientamenti alle autorità, ai responsabili decisionali, agli acquirenti e agli utenti. Tali norme recano anche disposizioni specifiche relative ai veicoli a motore per agevolare l’installazione dei dispositivi di tipo alcolock.
(5)I dispositivi di tipo alcolock sono concepiti per lo più per l’installazione post vendita. A tale fine, sono collegati ai circuiti elettrici e di comando del veicolo. L’installazione, che non dovrebbe interferire con il corretto funzionamento o con la manutenzione del veicolo, né comprometterne la sicurezza, dovrebbe essere quanto più semplice possibile per installatori specializzati e formati.
(6)È pertanto necessario imporre l’obbligo ai costruttori dei veicoli di mettere a disposizione sui loro siti web un documento contenente istruzioni chiare per l’installazione dei dispositivi di tipo alcolock («documento di installazione»), al fine di consentire ai tecnici di installare correttamente tali dispositivi sui vari modelli di veicoli.
(7)Poiché possono riferirsi a servizi di informazione sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli aventi attinenza con la sfera della sicurezza, alcune delle informazioni contenute nel documento di installazione dovrebbero essere messe a disposizione unicamente di operatori indipendenti autorizzati da enti accreditati conformemente all’allegato X, appendice 3, del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
(8)La tabella contenente l’elenco dei requisiti di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144 non contiene nessun riferimento ad atti normativi per quanto riguarda l’interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock. È pertanto necessario introdurre in tale allegato un riferimento al presente regolamento.
(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/2144.
(10)Dato che il regolamento (UE) 2019/2144 è da applicarsi a decorrere dal 6 luglio 2022, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a partire dalla stessa data,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Requisiti dell’interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock
L’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda l’interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock è subordinata al rispetto dei requisiti di cui all’allegato I.
Articolo 2
Modifica del regolamento (UE) 2019/2144
L’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 6 luglio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.272.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A272%3ATOC
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