Regolamento Delegato (UE) 2021/1244 della Commissione del 20 maggio 2021 che modifica l’allegato X del Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Legge 404

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (1), in particolare l’articolo 61, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/858 impone ai costruttori dei veicoli di mettere a disposizione sui loro siti web le informazioni diagnostiche di bordo (OBD) e le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (RMI). Non esistono tuttavia criteri armonizzati quanto alle modalità secondo cui tali informazioni devono essere messe a disposizione e gli operatori indipendenti sono pertanto costretti ad adeguarsi a numerosi servizi web e usi terminologici diversi.

(2)La relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 9 dicembre 2016 (2), sul funzionamento del sistema d’accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli ha concluso che standardizzando tali siti web e la terminologia corrispondente sarebbe possibile alleviare l’onere che grava sugli operatori indipendenti.

(3)Poiché l’accesso alle informazioni OBD del veicolo e sulla riparazione e la manutenzione (RMI) del veicolo dovrebbe essere possibile indipendentemente dal tipo di gruppo propulsore di un veicolo, è necessario chiarire che tale accesso non è obbligatorio unicamente per i requisiti in materia di emissioni.

(4)Il 15 settembre 2014 il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha pubblicato le parti da 1 a 5 della norma EN ISO 18541 «Veicoli stradali — Accesso normalizzato alle informazioni sulla riparazione e manutenzione degli autoveicoli (RMI)». Scopo di tali parti è agevolare lo scambio di informazioni OBD del veicolo e RMI del veicolo tra costruttori e operatori indipendenti definendo le procedure e i requisiti tecnici volti a facilitare l’accesso a tali informazioni. È pertanto opportuno che nell’allegato X del regolamento (UE) 2018/858 sia fatto riferimento ai requisiti delle parti da 1 a 5 della norma EN ISO 18541-2014.

(5)Dato che tra le informazioni OBD e RMI del veicolo rientrano informazioni importanti per la sicurezza del veicolo, l’accesso a determinate funzioni di sicurezza del veicolo dovrebbe essere consentito solo agli operatori indipendenti che rispettano le prescrizioni stabilite in tale allegato.

(6)In conformità delle raccomandazioni del Forum sull’accesso alle informazioni relative ai veicoli, di cui all’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858, tali prescrizioni dovrebbero prevedere tra l’altro l’approvazione degli operatori indipendenti interessati e l’autorizzazione da parte di organismi accreditati dei loro dipendenti coinvolti nelle attività in questione. È pertanto necessario stabilire la procedura per l’approvazione degli operatori indipendenti e per autorizzarli ad accedere alle funzioni di sicurezza del veicolo, che dovrebbe essere basata sul programma per l’accreditamento, l’approvazione e l’autorizzazione all’accesso alle informazioni sulla riparazione e manutenzione connesse alla sicurezza Scheme for accreditation, approval and authorization to Access Security-related Repair and Maintenance Information (RMI), convalidato il 19 maggio 2016 dalla Cooperazione europea per l’accreditamento. È altresì necessario valutare gli operatori per escludere che siano coinvolti in attività commerciali illecite.

(7)Inoltre è necessario stabilire il ruolo e le responsabilità degli organismi coinvolti nell’approvazione e nell’autorizzazione degli operatori indipendenti e dei relativi dipendenti affinché sia consentito loro l’accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo connesse alla sicurezza.

(8)Al fine di consentire agli Stati membri, alle autorità nazionali e agli operatori economici di prepararsi all’applicazione delle nuove norme introdotte dal presente regolamento, è opportuno posticipare la data di applicazione.

(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato X del regolamento (UE) 2018/858,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

L’allegato X del regolamento (UE) 2018/858 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 30 luglio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2021

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.272.01.0016.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A272%3ATOC

 

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