La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (1), in particolare l’articolo 20, primo comma, lettera c), e l’articolo 42,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2019/787 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Il capo III del regolamento (UE) 2019/787 stabilisce norme in materia di indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione al riguardo. Al fine di garantire il buon funzionamento del mercato delle bevande spiritose nel nuovo quadro giuridico e in particolare di semplificare e razionalizzare il funzionamento del regime delle indicazioni geografiche per le bevande spiritose, è opportuno adottare alcune norme mediante tali atti. Tali atti dovrebbero sostituire parzialmente le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione (3), abrogato dal regolamento delegato (UE) 2021/1235 della Commissione (4).
(2)Il regolamento (UE) 2019/787 consente a più gruppi di diversi Stati membri o paesi terzi di presentare una domanda di registrazione comune di un’indicazione geografica di bevande spiritose. A fini di chiarezza dovrebbero essere stabilite norme supplementari relative alla presentazione di tali domande comuni che interessano più di un territorio nazionale.
(3)Per garantire la messa in atto di procedure uniformi ed efficienti, dovrebbero essere stabilite norme concernenti le informazioni e i moduli necessari per presentare le domande di registrazione, le domande di approvazione di modifiche dell’Unione di un disciplinare e le comunicazioni di modifiche standard e temporanee approvate, le notifiche e le dichiarazioni di opposizione motivate, le notifiche di termine della consultazione a seguito di una procedura di opposizione e le richieste di cancellazione della registrazione.
(4)La zona geografica dell’indicazione geografica per la quale è chiesta la protezione dovrebbe essere descritta nel disciplinare in modo dettagliato, preciso e inequivocabile, per consentire ai produttori, alle autorità competenti e agli organismi di controllo di lavorare su basi certe, chiare e affidabili. Il documento unico dovrebbe inoltre contenere una sintesi concisa della zona geografica.
(5)Gli interessi dei terzi interessati di uno Stato membro dovrebbero essere protetti qualora vengano apportate modifiche sostanziali al disciplinare presentato contestualmente alla domanda a seguito delle osservazioni della Commissione nel quadro dell’esame effettuato ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787. Tali modifiche dovrebbero essere adeguatamente pubblicate a livello dello Stato membro per consentire alle persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo di presentare un’opposizione.
(6)Ai fini della certezza del diritto e della gestione efficiente del regime, dovrebbero essere previste norme dettagliate concernenti i requisiti e i termini per la procedura di opposizione, le domande di approvazione di modifiche dell’Unione, le comunicazioni di modifiche standard e temporanee approvate nonché le richieste di cancellazione.
(7)A norma dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787, la Commissione è tenuta a trasmettere all’autorità, all’organismo o alla persona che ha presentato la domanda o richiesta la notifica di opposizione alla domanda di registrazione di un’indicazione geografica, alla domanda di approvazione di una modifica dell’Unione o alla richiesta di cancellazione. Per motivi di trasparenza e per l’economia della procedura, tale notifica dovrebbe includere il nome e i recapiti dell’opponente. Il richiedente dovrebbe essere in grado di avviare immediatamente consultazioni informali con il potenziale opponente, allo scopo di chiarire se possibile la questione prima che l’opponente trasmetta la dichiarazione di opposizione motivata.
(8)Se una notifica di opposizione è seguita da una dichiarazione di opposizione motivata ricevibile, la Commissione è tenuta a fornire all’autorità, all’organismo o alla persona che ha presentato detta notifica di opposizione e all’autorità, all’organismo o alla persona che ha presentato la domanda di registrazione o di modifica o la richiesta di cancellazione i rispettivi recapiti, al fine di consentire alle parti di avviare le idonee consultazioni a norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787.
(9)Il nome del richiedente che presenta la domanda di approvazione di una modifica dell’Unione o il nome di una persona fisica o giuridica che presenta richiesta di cancellazione a norma rispettivamente degli articoli 31 o 32 del regolamento (UE) 2019/787 è pubblicato al fine di identificare chi ha attivato la procedura di modifica o di cancellazione e consentire a eventuali opponenti di far valere il proprio interesse legittimo.
(10)La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea delle modifiche standard e temporanee approvate è necessaria per rendere la modifica pubblica e applicabile nel territorio dell’Unione a norma del nuovo sistema di competenze per le modifiche di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2019/787. La pubblicazione di una modifica standard approvata di un’indicazione geografica originaria di un paese terzo e notificata da una persona fisica o giuridica può contenere dati personali atti a identificare il responsabile della comunicazione di tale modifica.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.270.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A270%3ATOC
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