Regolamento Delegato (UE) 2021/1235 della Commissione del 12 maggio 2021 che integra il Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Eurlex 100

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (1), in particolare l’articolo 33, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 41,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2019/787 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Il capo III del regolamento (UE) 2019/787 stabilisce norme in materia di indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione al riguardo. Al fine di garantire il buon funzionamento del mercato delle bevande spiritose nel nuovo quadro giuridico e in particolare di semplificare e razionalizzare il funzionamento del regime delle indicazioni geografiche per le bevande spiritose, è opportuno adottare alcune norme mediante tali atti. Specificamente, il presente regolamento e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236 della Commissione (3) dovrebbero sostituire parzialmente le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione (4), che dovrebbe pertanto essere abrogato.

(2)Al fine di agevolare l’esame da parte della Commissione e di trasmettere informazioni complete alle parti interessate dalla procedura di opposizione, ove il disciplinare comprenda requisiti specifici in materia di confezionamento, il documento unico incluso nella domanda di registrazione di un’indicazione geografica dovrebbe contenere una sintesi della motivazione che illustra le ragioni per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata al fine di salvaguardare la qualità, garantire l’origine o assicurare il controllo della bevanda spiritosa.

(3)Ai fini della coerenza della procedura e per agevolare l’esame da parte della Commissione, uno Stato membro dovrebbe garantire che il documento unico sia una sintesi fedele del disciplinare su cui la Commissione possa basarsi nel valutare la domanda e su cui gli altri Stati membri e i portatori di interessi possano basarsi per far rispettare l’indicazione geografica. Per gli stessi motivi, il riferimento alla pubblicazione del disciplinare incluso nel fascicolo di domanda presentato alla Commissione dagli Stati membri dovrebbe consistere nel riferimento elettronico al disciplinare pubblicato secondo il sistema amministrativo dello Stato membro.

(4)È opportuno precisare quali informazioni debbano essere presentate affinché una domanda di protezione, una domanda di approvazione di una modifica dell’Unione o una richiesta di cancellazione possa essere considerata ricevibile, al fine di agevolare la gestione di tali domande o richieste e accelerarne l’esame.

(5)Al fine di superare difficoltà temporanee e garantire che in prospettiva tutti i produttori rispettino i disciplinari, dovrebbe essere consentito agli Stati membri di concedere ai produttori periodi transitori fino a 10 anni per adeguarsi alle modifiche di alcune norme relative al disciplinare.

(6)La Commissione è responsabile dell’approvazione delle modifiche dell’Unione del disciplinare, mentre le modifiche standard sono approvate dagli Stati membri oppure dalla persona o dall’organismo responsabile di un paese terzo. Ai fini dell’efficienza della procedura, quando una domanda di approvazione di una modifica dell’Unione contiene anche modifiche standard, queste ultime dovrebbero essere considerate inesistenti e non dovrebbero essere considerate approvate nel contesto della modifica dell’Unione.

(7)È opportuno definire la procedura di approvazione delle modifiche standard e delle modifiche temporanee per consentire agli Stati membri di svolgere un’idonea valutazione delle domande e garantire un approccio coerente tra gli Stati membri. L’accuratezza e la completezza della valutazione degli Stati membri dovrebbero essere equivalenti a quelle richieste per il processo di valutazione nell’ambito della procedura che disciplina le domande di registrazione di un’indicazione geografica.

(8)È necessario definire norme al fine di stabilire il coordinamento tra le procedure di modifica di un disciplinare nei casi in cui siano contemporaneamente pendenti, rispettivamente presso la Commissione e l’autorità competente dello Stato membro, domande relative a una modifica dell’Unione e a una modifica standard. Poiché entrambi i tipi di domanda modificano il medesimo disciplinare, pur seguendo due diverse procedure parallele con tempi diversi, è opportuno stabilire norme che evitino incongruenze.

(9)Le norme relative alla procedura di cancellazione della registrazione di un’indicazione geografica dovrebbero essere integrate per precisare che gli Stati membri sono tra le persone giuridiche che possono avere un interesse legittimo a presentare una richiesta di cancellazione a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787 e per specificare i riferimenti esatti alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in cui è effettuata la pubblicazione.

(10)Per garantire la trasparenza e l’uniformità in tutti gli Stati membri è necessario istituire il registro elettronico delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) 2019/787 («il registro») e adottare ulteriori norme in merito al contenuto e alla forma del registro. In particolare, poiché i documenti disponibili e da mettere a disposizione per ciascun nome registrato differiscono a seconda della base giuridica della prima protezione, è opportuno adeguare di conseguenza i requisiti relativi a tali documenti. Per permettere di determinare date prioritarie concernenti altri diritti di proprietà intellettuale, il registro dovrebbe indicare la data della domanda di registrazione nonché la data e il riferimento alla pubblicazione dell’atto con il quale è stata protetta l’indicazione geografica. Il registro dovrebbe consistere in una banca dati elettronica gestita nell’ambito dei sistemi digitali messi a disposizione dalla Commissione e dovrebbe essere accessibile al pubblico.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.270.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A270%3ATOC

 

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