La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 4,
visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a),
previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (2) costituisce una significativa deroga alla regola generale secondo cui gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione qualsiasi progetto di concessione di nuovi aiuti prima della sua attuazione, purché risultino soddisfatte determinate condizioni predefinite.
(2)In considerazione delle conseguenze economiche e finanziarie della pandemia di COVID-19 per le imprese e al fine di garantire la coerenza con la risposta politica generale adottata dalla Commissione, in particolare nel periodo 2020-2021, è opportuno adeguare il regolamento (UE) n. 651/2014. È opportuno che le imprese che sono diventate imprese in difficoltà a causa della pandemia di COVID-19 continuino a beneficiare degli aiuti a norma del regolamento (UE) n. 651/2014 per un periodo limitato, vale a dire dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. Inoltre, è opportuno che i beneficiari di aiuti a finalità regionale agli investimenti che nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 30 giugno 2021 hanno — temporaneamente o definitivamente — licenziato personale a causa della pandemia di COVID-19 non siano considerati in violazione dell’obbligo di mantenere tali posti di lavoro nella zona interessata per un periodo di cinque anni dalla data in cui il posto è stato occupato per la prima volta, o di tre anni nel caso delle piccole e medie imprese (PMI).
(3)Gli aiuti di Stato concessi alle imprese che partecipano ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione («PEI») in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o che partecipano ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD») contemplati dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) hanno un impatto relativamente limitato sulla concorrenza, in particolare in considerazione del ruolo positivo svolto dagli aiuti per quanto riguarda la condivisione delle conoscenze, in special modo per le comunità locali e agricole, e della natura spesso collettiva degli aiuti, nonché del loro importo relativamente esiguo. Essendo integrati e coinvolgendo diversi operatori e diversi settori, tali progetti possono talvolta risultare di difficile classificazione ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato. Considerata la natura locale dei singoli progetti dei gruppi operativi PEI e dei singoli progetti CLLD, che vengono selezionati sulla base di una strategia pluriennale di sviluppo locale determinata e attuata da partenariati pubblico-privato, e alla luce del fatto che essi rispondono ad interessi comunitari, sociali, ambientali e climatici, è opportuno che il presente regolamento affronti le difficoltà incontrate dai progetti dei gruppi operativi PEI e dai progetti CLLD, al fine di renderne più agevole la conformità alle norme in materia di aiuti di Stato.
(4)Considerato che gli aiuti di importo ridotto concessi alle PMI che beneficiano, direttamente o indirettamente, dei progetti dei gruppi operativi PEI e dei progetti CLLD, hanno un effetto limitato sugli scambi e sulla concorrenza, è opportuno adottare norme semplici per i casi in cui l’importo cumulato degli aiuti per progetto non supera un determinato massimale.
(5)Le imprese che partecipano ai progetti di cooperazione territoriale europea (CTE) di cui al regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o al regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) spesso incontrano difficoltà a finanziare i costi aggiuntivi derivanti dalla cooperazione tra partner situati in diverse regioni e in diversi Stati membri o paesi terzi. Data l’importanza che riveste la CTE per la politica di coesione in quanto quadro per l’attuazione di azioni comuni e di scambi a livello di politiche fra soggetti nazionali, regionali e locali di diversi Stati membri o paesi terzi, è opportuno affrontare alcune difficoltà incontrate dai progetti CTE al fine di rendere più agevole la loro conformità alle norme sugli aiuti di Stato. Alla luce dell’esperienza acquisita dalla Commissione, è opportuno che il regolamento (UE) n. 651/2014 si applichi agli aiuti a favore di progetti CTE indipendentemente dalle dimensioni delle imprese beneficiarie.
(6)Inoltre, poiché gli aiuti di importo ridotto concessi alle imprese che partecipano a progetti CTE, in particolare quando tali imprese ricevono tali aiuti in modo indiretto, hanno un effetto limitato sugli scambi e sulla concorrenza, è opportuno adottare norme semplici per i casi in cui l’importo cumulato degli aiuti per impresa per progetto non supera un determinato massimale.
(7)I progetti di ricerca e sviluppo e gli studi di fattibilità che, a seguito di una valutazione e di un inserimento in graduatoria da parte di esperti indipendenti, sono stati insigniti di un marchio di eccellenza che ne attesta la qualità e che sono ritenuti eccellenti e idonei a ricevere finanziamenti pubblici, ma non possono essere finanziati nell’ambito del programma quadro Orizzonte a causa della mancanza di fondi disponibili, possono essere sostenuti da risorse nazionali, comprese le risorse dei fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020, del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo+ per il periodo 2021-2027. È opportuno che gli aiuti di Stato concessi a progetti di ricerca e sviluppo di questo tipo realizzati da PMI siano considerati compatibili con il mercato interno ed esentati dall’obbligo di notifica, a determinate condizioni. Inoltre, è opportuno che non siano soggette a una nuova valutazione le condizioni di ammissibilità già valutate a livello dell’Unione conformemente alle norme del programma quadro Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa prima dell’assegnazione del marchio di eccellenza. Il fatto che le entità che realizzano i progetti perseguano o meno fini di lucro non è un criterio pertinente ai sensi del diritto della concorrenza.
(8)Gli aiuti di Stato concessi a sostegno dello sviluppo di determinate reti fisse a banda larga efficienti e gli aiuti di Stato concessi a sostegno dello sviluppo di determinate reti mobili passive efficienti dovrebbero essere considerati compatibili con il mercato interno ed essere esentati dall’obbligo di notifica, a determinate condizioni, al fine di contribuire a colmare il divario digitale nelle zone che presentano fallimenti del mercato, limitando nel contempo i rischi di distorsione della concorrenza e di esclusione degli investimenti privati.
(9)Gli aiuti di Stato sotto forma di buoni per il collegamento a internet concessi a favore dei consumatori per agevolare il telelavoro e l’accesso a servizi di istruzione e formazione online e a favore delle PMI dovrebbero essere considerati compatibili con il mercato interno ed essere esentati dall’obbligo di notifica, a determinate condizioni, al fine di contribuire a colmare il divario digitale nelle zone che presentano fallimenti del mercato, limitando nel contempo i rischi di distorsione della concorrenza e di esclusione degli investimenti privati.
(10)Gli aiuti di Stato concessi a taluni progetti di interesse comune nel settore dell’infrastruttura transeuropea per la connettività digitale finanziati a norma del regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) o insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità ai sensi dello stesso regolamento dovrebbero essere considerati compatibili con il mercato interno ed essere esentati dall’obbligo di notifica, a determinate condizioni, al fine di contribuire a colmare il divario digitale nelle aree che presentano fallimenti del mercato, limitando nel contempo i rischi di distorsione della concorrenza e di spiazzamento degli investimenti privati.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.270.01.0039.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A270%3ATOC
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