Decisione (UE) 2021/1210 del Consiglio del 22 luglio 2021 relativa a una misura di assistenza sotto forma di un programma generale di sostegno all’Unione africana nell’ambito dello strumento europeo per la pace nel 2021.

EurLex bis

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 (1), è stato istituito uno strumento europeo per la pace («EPF») per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto ii), della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF può finanziare misure di assistenza a sostegno degli aspetti militari delle operazioni di sostegno alla pace condotte da un’organizzazione regionale o internazionale.

(2)Le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF possono assumere la forma di una misura specifica o di un programma generale di sostegno con un determinato indirizzo geografico o tematico.

(3)Il Consiglio riconosce la costante importanza strategica del partenariato Africa-UE per la pace e la sicurezza, nel quadro della strategia comune Africa-UE, in particolare il quadro di cooperazione istituito nell’ambito del Fondo per la pace in Africa (APF) e il ruolo guida dell’Unione africana (UA) nel preservare la pace e la sicurezza nel continente africano, come specificato all’articolo 16 del protocollo relativo all’istituzione del Consiglio per la pace e la sicurezza dell’Unione africana. Il Consiglio mantiene il suo impegno a favore dello sviluppo di capacità dell’UA in questo settore, della prestazione di assistenza alle operazioni di sostegno alla pace a guida africana e del rafforzamento dell’architettura africana di pace e di sicurezza in vista della sua piena operatività, in linea con il memorandum d’intesa tra l’Unione europea e l’Unione africana su pace, sicurezza e governance del 23 maggio 2018 nonché a favore del sostegno ai meccanismi di cooperazione consolidati, in particolare un approccio integrato basato su partenariato, consultazione e coordinamento strategico rafforzato.

(4)Una transizione senza soluzione di continuità del sostegno dell’Unione dall’APF all’EPF dovrebbe essere garantita mediante l’adozione di una misura di assistenza sotto forma di un programma generale di sostegno all’UA per il secondo semestre del 2021 («misura di assistenza»). Si prevede che alla misura di assistenza sia seguita da un ulteriore sostengo all’Unione africana per il periodo 2022-2024. Un programma generale consente di continuare a fornire finanziamenti affidabili e prevedibili alle operazioni di sostegno alla pace a guida africana, commissionate o autorizzate dal Consiglio per la pace e la sicurezza dell’UA, garantendo nel contempo la flessibilità necessaria per reagire in modo efficace ed efficiente agli sviluppi dei conflitti nel continente africano. Si prevede che le azioni nell’ambito della misura di assistenza possano essere attuate da entità che hanno esperienza nell’attuazione delle azioni nell’ambito dell’APF. Le azioni nell’ambito della presente misura di assistenza saranno eseguite tenendo in conto i principi e i requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509 e conformemente con le regole per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate nell’ambito dell’EPF.

(5)Con la sua lettera del giugno 2021 indirizzata all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), l’UA ha chiesto all’Unione di continuare a sostenere a decorrere dal 1o luglio 2021 le operazioni di sostegno alla pace a guida africana, commissionate o autorizzate dal Consiglio per la pace e la sicurezza dell’UA.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.263.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A263%3ATOC

 

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