La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4, e l’articolo 14, paragrafo 5,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
1.DOMANDA
(1)La Commissione ha ricevuto tre domande di riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.
(2)Le domande sono state presentate da Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd, il 13 luglio 2020; da Inner Mongolia Likang Bio-Tech Co., Ltd (Likang), il 29 luglio 2019 con aggiornamento in data 12 febbraio 2021; e da Shandong Lantian Disinfection Technology Co., Ltd, il 13 aprile 2021 («i richiedenti»), produttori esportatori di acido tricloroisocianurico della Repubblica popolare cinese («RPC»).
2.PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME
(3)Il prodotto oggetto del riesame è costituito dall’acido tricloroisocianurico e suoi preparati, chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale (DCI), attualmente classificato con i codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20 (codici TARIC 2933698070 e 3808942020) e originario della Repubblica popolare cinese.
3.MISURE IN VIGORE
(4)Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2230 della Commissione (2), a norma del quale le importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC, compreso quello fabbricato dal richiedente, sono soggette a un dazio antidumping definitivo del 42,6 %, fatta eccezione per varie società espressamente indicate all’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, che sono soggette ad aliquote individuali del dazio.
4.MOTIVAZIONE DEL RIESAME
(5)I richiedenti hanno fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che non hanno esportato il prodotto oggetto del riesame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta in base al quale sono state istituite le misure antidumping, vale a dire dal 1o aprile 2003 al 31 marzo 2004.
(6)I richiedenti hanno fornito sufficienti elementi di prova del fatto che non sono collegati a nessuno dei produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame soggetti ai dazi antidumping in vigore.
(7)Infine, i richiedenti hanno fornito sufficienti elementi di prova da cui risulta che hanno iniziato a esportare il prodotto oggetto del riesame nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.
5.PROCEDURA
5.1.Apertura
(8)La Commissione ha esaminato le prove disponibili ed ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, al fine di determinare un margine di dumping individuale per ciascuno dei richiedenti. Qualora siano accertate pratiche di dumping, la Commissione determinerà il livello del dazio da applicare alle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da ciascuno dei richiedenti.
(9)In conformità all’articolo 11, paragrafi 3 e 4, del regolamento di base, il valore normale per i richiedenti è stabilito seguendo il metodo indicato all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base in vigore il 19 dicembre 2017, poiché l’ultimo riesame in previsione della scadenza delle misure è stato aperto prima del 20 dicembre 2017.
(10)I produttori dell’Unione notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame l’8 aprile 2021 ed hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni fino al 23 aprile 2021.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.263.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A263%3ATOC
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