La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (1), in particolare l'articolo 16,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1257/2013 impone agli armatori di garantire che le navi destinate ad essere riciclate lo siano unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi inclusi nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi, pubblicato a norma dell'articolo 16 di tale regolamento.
(2)L'elenco europeo figura nella decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione (2).
(3)I Paesi Bassi hanno informato la Commissione che un impianto di riciclaggio delle navi (3) situato nel loro territorio è stato autorizzato dall'autorità competente conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. I Paesi Bassi hanno fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché l'impianto sia incluso nell'elenco europeo. È pertanto opportuno aggiornare l'elenco europeo in modo da includere l'impianto in questione.
(4)La Spagna ha informato la Commissione che un impianto di riciclaggio delle navi (4) situato nel suo territorio è stato autorizzato dall'autorità competente conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. La Spagna ha fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché l'impianto sia inserito nell'elenco europeo. È pertanto opportuno aggiornare l'elenco europeo in modo da includere l'impianto in questione.
(5)La Norvegia ha informato la Commissione che un impianto di riciclaggio delle navi (5) situato nel suo territorio è stato autorizzato dall'autorità competente conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. La Norvegia ha fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché l'impianto sia inserito nell'elenco europeo. È pertanto opportuno aggiornare l'elenco europeo in modo da includere l'impianto in questione.
(6)L'autorizzazione di un altro impianto di riciclaggio delle navi situato in Portogallo (6) è scaduta il 26 novembre 2020 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che l'autorizzazione concessa a detto impianto per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi è stata rinnovata prima della scadenza, conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare la data di scadenza dell'inclusione dell'impianto nell'elenco europeo.
(7)L'autorizzazione di un altro impianto di riciclaggio delle navi situato in Estonia (7) è scaduta il 15 febbraio 2021 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che l'autorizzazione concessa a detto impianto per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi è stata rinnovata prima della scadenza, conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare la data di scadenza dell'inclusione dell'impianto nell'elenco europeo.
(8)Le autorizzazioni di due impianti di riciclaggio delle navi situati in Danimarca (8) dovevano scadere rispettivamente il 30 giugno 2021 e il 15 settembre 2021. La Commissione è stata informata dalla Danimarca che le autorizzazioni concesse a detti impianti per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi sono state rinnovate prima della scadenza, conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare la data di scadenza dell'inclusione degli impianti nell'elenco europeo.
(9)Le autorizzazioni di due impianti di riciclaggio delle navi situati nei Paesi Bassi (9) dovevano scadere rispettivamente il 21 luglio 2021 e il 27 settembre 2021. La Commissione è stata informata dai Paesi Bassi che le autorizzazioni concesse a detti impianti per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi sono state rinnovate prima della scadenza, conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare la data di scadenza dell'inclusione degli impianti nell'elenco europeo.
(10)L'inclusione di due impianti di riciclaggio delle navi situati nel Regno Unito (10) è scaduta alla fine del periodo di transizione previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, vale a dire il 31 dicembre 2020. È pertanto opportuno aggiornare l'elenco europeo in modo da eliminare gli impianti in questione.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.263.01.0013.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A263%3ATOC
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