Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il protocollo (n. 37) relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 2, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1)Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio è giunto a termine il 23 luglio 2002 conformemente al suo articolo 97. Tutte le attività e passività della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) sono state trasferite all’Unione il 24 luglio 2002.
(2)Conformemente al protocollo (n. 37), il valore netto delle attività e delle passività, quali iscritte nel bilancio della CECA al 23 luglio 2002, è considerato patrimonio destinato alla ricerca in settori correlati all’industria del carbone e dell’acciaio e denominato «CECA in liquidazione» e, a liquidazione conclusa, «patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio».
(3)Il protocollo (n. 37) dispone inoltre che le entrate derivanti da detto patrimonio, denominate «Fondo di ricerca carbone e acciaio» (FRCA), siano utilizzate esclusivamente a fini di ricerca in settori correlati all’industria del carbone e dell’acciaio al di fuori del programma quadro di ricerca, conformemente alle disposizioni del protocollo (n. 37) e degli atti in virtù di esso adottati.
(4)Il 1o febbraio 2003 il Consiglio ha adottato la decisione 2003/76/CE (2) che stabilisce le regole di attuazione del protocollo (n. 37).
(5)Le entrate assegnate per il finanziamento dei progetti di ricerca nei settori del carbone e dell’acciaio stanno diminuendo rapidamente a causa di un contesto caratterizzato da bassi tassi d’interesse. Ciò sta determinando una situazione in cui potrebbe non essere raggiunta la dotazione finanziaria critica minima disponibile per organizzare un invito annuale a presentare proposte per il programma di ricerca del FRCA («programma»). Per organizzare un invito è necessaria una dotazione finanziaria critica minima, affinché il programma offra un sostegno significativo a progetti validi di ricerca collaborativa dotati della massa critica e del valore aggiunto dell’Unione per migliorare la sostenibilità, la competitività, la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro e ridurre l’impatto ambientale nei settori correlati all’industria del carbone e dell’acciaio.
(6)Nella comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sul Green Deal europeo, la Commissione si è impegnata a sostenere le tecnologie di punta per la produzione pulita dell’acciaio, al fine di ottenere entro il 2030 una produzione di acciaio con emissioni di carbonio prossime allo zero. A tale scopo, la Commissione si è impegnata a esaminare la possibilità di utilizzare parte dei finanziamenti oggetto di liquidazione nell’ambito della CECA.
(7)Nella comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sul piano di investimenti del Green Deal europeo la Commissione ha ritenuto che, per raggiungere gli obiettivi dell’Unione, la revisione delle basi giuridiche dell’FRCA fosse considerata necessaria per consentire l’utilizzo del patrimonio della CECA in liquidazione e, a liquidazione conclusa, del patrimonio dell’FRCA.
(8)È opportuno consentire la vendita di una quota del patrimonio della CECA in liquidazione e, a liquidazione conclusa, del patrimonio dell’FRCA per finanziare progetti di ricerca nei settori del carbone e dell’acciaio, a condizione di conservare riserve atte a garantire i limitati obblighi rimanenti che derivano da impegni imprevedibili e che una parte ragionevole del patrimonio, che non è più necessaria per garantire tali obblighi, sia investita per generare entrate.
(9)La vendita di una quota del patrimonio della CECA in liquidazione e, a liquidazione conclusa, del patrimonio dell’FRCA potrebbe rendersi necessaria per fornire all’FRCA una dotazione annua di 111 milioni di EUR fino al 2027. Tale dotazione sarà utilizzata come segue: 40 milioni di EUR all’anno finanzieranno la ricerca collaborativa nei settori del carbone e dell’acciaio e i restanti 71 milioni di EUR finanzieranno tecnologie innovative che consentono di produrre acciaio con emissioni di carbonio prossime allo zero e progetti di ricerca intesi a gestire una transizione giusta per le miniere di carbone precedentemente in esercizio o per quelle in fase di chiusura e le relative infrastrutture, conformemente al meccanismo per una transizione giusta e conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 2003/76/CE. La possibilità di vendere una quota del patrimonio della CECA in liquidazione e, a liquidazione conclusa, il patrimonio dell’FRCA è limitata al finanziamento di dotazioni annue per gli esercizi finanziari 2021-2027.
(10)È opportuno pertanto finanziare l’FRCA non solo con le entrate nette provenienti dagli investimenti, ma anche, ove necessario, con le entrate generate dalla vendita di parte del patrimonio dell’FRCA, per un importo massimo pari a quello previsto per il periodo 2021-2027.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.261.01.0054.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A261%3ATOC
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