Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il protocollo n. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 2, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)Per raggiungere l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, l’Unione ha bisogno di «pionieri del clima e delle risorse» in grado di sviluppare le prime applicazioni commerciali delle tecnologie di punta in settori industriali fondamentali entro il 2030, e un processo di produzione dell’acciaio a emissioni zero entro il 2030.
(2)A norma della decisione 2003/76/CE del Consiglio (2), la Commissione è tenuta a gestire i fondi della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, il patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio in modo da garantirne la redditività a lungo termine. La decisione 2003/77/CE del Consiglio (3) stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione di tali fondi. A norma dell’articolo 2 della decisione 2003/77/CE, la Commissione è tenuta a rivedere o completare tali orientamenti e a riesaminarne il funzionamento e l’efficacia.
(3)Per fornire un sostegno rilevante a progetti validi di ricerca collaborativa che dispongono della massa critica e che offrono il valore aggiunto dell’Unione necessari per migliorare la sostenibilità, la competitività, la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro nei settori relativi all’industria del carbone e dell’acciaio, occorre garantire che siano previsti i pagamenti connessi alla dotazione annuale definita e stabilita dall’articolo 2 della decisione 2003/76/CE fino al 2027 allo scopo di finanziare tali progetti. Tali pagamenti dovrebbero essere finanziati utilizzando le entrate nette degli investimenti e quelle generate dalla vendita parziale del patrimonio fino a concorrenza dell’importo annuale definito dal servizio designato della Commissione in base alle decisioni 2003/76/CE e 2008/376/CE del Consiglio (4).
(4)Dall’esperienza maturata nel corso dell’ultimo quinquennio di attuazione degli orientamenti finanziari (2012-2017) e dall’evoluzione delle condizioni dei mercati finanziari emerge l’esigenza di adeguare tali orientamenti.
(5)I fondi rimanenti in seguito ai prelievi effettuati fino al 2027 ai fini della dotazione annuale stabilita dalla decisione 2003/76/CE dovrebbero essere gestiti con un orizzonte di investimento a più lungo termine, che consenta un’ulteriore diversificazione.
(6)In media, il fatto di investire un’ampia parte di tali fondi a più lungo termine è coerente con l’obiettivo di rendimenti attesi più elevati, tenendo a mente che nel breve periodo vi sono possibilità di maggiori fluttuazioni. Ciononostante, gli investimenti dovrebbero tendere a garantire un importo sufficiente di fondi liquidi, che consenta di effettuare i pagamenti annuali richiesti dal servizio designato della Commissione in base alle decisioni 2003/76/CE e 2008/376/CE.
(7)Gli orientamenti finanziari dovrebbero prevedere maggiore flessibilità per quanto riguarda gli aspetti tecnici dell’attuazione e dovrebbero stabilire gli strumenti di investimento adeguati per raggiungere gli obiettivi di investimento.
(8)Le diverse classi di attività non dovrebbero essere considerate ciascuna in modo separato, bensì in base al ruolo che svolgono all’interno di un portafoglio diversificato. La diversificazione tra classi di attività storicamente ha avuto come risultato rendimenti più elevati a parità di livello di rischio. La correlazione tra le attività è importante nel processo decisionale relativo alla ripartizione delle stesse nel contesto del rischio e del rendimento complessivi dell’investimento.
(9)I fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, il patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio dovrebbero essere gestiti applicando una strategia di investimento che dovrebbe essere espressa sotto forma di una ripartizione strategica delle attività e di un parametro di riferimento che rispecchi gli obiettivi dell’investimento e la tolleranza al rischio dei fondi. Il parametro di riferimento offre ai gestori del portafoglio indicazioni sulla gestione degli investimenti a lungo termine, in particolare sulla ripartizione tra le diverse classi di attività.
(10)Gli orientamenti finanziari dovrebbero consentire investimenti in obbligazioni estremamente liquide denominate in USD di emittenti sovrani, sovranazionali e subsovrani e di organismi pubblici per aumentare la diversificazione, coprendo nel contempo in misura appropriata il rischio di perdite dovute alle fluttuazioni del tasso di cambio. Previo accordo del contabile della Commissione, quest’ultima dovrebbe avere la possibilità di decidere in merito a investimenti in altre attività denominate nella valuta di altre economie avanzate e/o di altri Stati membri. Tali decisioni dovrebbero essere basate su una dimostrazione pienamente motivata dei vantaggi dell’investimento in questione in termini di rendimento. Gli orientamenti finanziari dovrebbero ampliare la gamma di investimenti ammissibili per offrire la possibilità di un’esposizione differenziata agli indici generali di mercato, a taluni settori geografici e a particolari classi di attività.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.261.01.0047.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A261%3ATOC
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