La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
(2)Qualora venga riscontrato un caso di peste suina africana in suini detenuti vi è il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di suini detenuti.
(3)Il regolamento delegato 2020/687 della Commissione (2) integra le norme in materia di controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione(UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui la peste suina africana, prevedono l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure in tale zona. Inoltre l'articolo 21, paragrafo 1, di tale regolamento delegato prevede che la zona soggetta a restrizioni comprenda una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e sorveglianza.
(4)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione (4) stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana. In particolare l'articolo 3, lettera a), di tale regolamento di esecuzione in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti prevede l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687.
(5)L'Estonia ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio, in seguito all'insorgere di un focolaio della malattia nella contea di Harju, confermato il 14 luglio, e, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, ha istituito una zona soggetta a restrizioni che comprende zone di protezione e di sorveglianza nelle quali si applicano misure generali di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687, al fine di prevenire l'ulteriore diffusione di tale malattia.
(6)Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente, a livello di Unione, la zona soggetta a restrizioni per la peste suina africana in Estonia, che comprenda zone di protezione e di sorveglianza, in collaborazione con detto Stato membro.
(7)Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le misure di cui alla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima.
(8)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
L'Estonia provvede affinché la zona soggetta a restrizioni istituita da tale Stato membro, nella quale si applicano le misure previste per le zone di protezione e di sorveglianza dal regolamento delegato (UE) 2020/687, comprenda almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione di esecuzione.
Articolo 2
La presente decisione si applica fino al 30 settembre 2021.
Articolo 3
La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2021
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.262.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A262%3ATOC
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