Decisione (UE) 2021/1197 del Consiglio del 13 luglio 2021 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica di Indonesia.

EurLex 02

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettere a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)Il 15 giugno 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea.

(2)I negoziati con l’Indonesia si sono conclusi e il 28 gennaio 2021 è stato siglato un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica di Indonesia ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea («accordo»).

3)L’accordo è stato firmato a nome dell’Unione l’11 maggio 2021, con riserva della sua conclusione in data successiva, conformemente alla decisione (UE) 2021/516 (2) del Consiglio.

(4)È opportuno approvare l’accordo,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica di Indonesia ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea è approvato a nome dell’Unione (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista dall’accordo (4).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2021

Per il Consiglio

Il Presidente

A. ŠIRCELJ

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.260.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A260%3ATOC

 

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