La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), un dispositivo di protezione individuale conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II del suddetto regolamento, contemplati da tali norme o parti di esse.
(2)Con mandato M/031 relativo alle norme per i dispositivi di protezione individuale la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di sviluppare e redigere norme armonizzate a sostegno della direttiva 89/686/CEE del Consiglio (3).
(3)Sulla base della richiesta di normazione M/031, il CEN ha redatto varie nuove norme e ha rivisto una serie di norme armonizzate esistenti.
(4)Il 19 novembre 2020 la richiesta di normazione M/031 è scaduta ed è stata sostituita da una nuova richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924 della Commissione (4).
(5)Poiché il regolamento (UE) 2016/425 ha ripreso i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili ai dispositivi di protezione individuale stabiliti dalla direttiva 89/686/CEE, i progetti di norme armonizzate sviluppati nell’ambito della richiesta di normazione M/031 sono contemplati nella richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924. Di conseguenza i loro riferimenti dovrebbero essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si può pertanto accettare in via eccezionale che tali norme sviluppate e pubblicate dal CEN e dal Cenelec durante il periodo di transizione tra la richiesta di normazione M/031 e la richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924 non contengano un riferimento esplicito alla richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924.
(6)Sulla base della richiesta di normazione M/031 e della richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924, il CEN e il Cenelec hanno redatto le seguenti norme armonizzate: EN 352-9:2020 sui requisiti di sicurezza per inserti con comunicazione audio legata alla sicurezza e EN 352-10:2020 sui requisiti di sicurezza per inserti con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro, a sostegno del regolamento (UE) 2016/425.
(7)Sulla base della richiesta di normazione M/031 e della richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924, il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN 352-1:2002, EN 352-2:2002, EN 352-3:2002, EN 352-4:2001, quali modificate dalle norme EN 352-4:2001/A1:2005, EN 352-5:2002, quali modificate dalle norme EN 352-5:2002/A1:2005, EN 352-6:2002, EN 352-7:2002 e EN 352-8:2008, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5). Tale revisione ha portato rispettivamente all’adozione delle norme armonizzate EN 352-1:2020 sui requisiti generali per le cuffie, EN 352-2:2020 sui requisiti generali per gli inserti, EN 352-3:2020 sui requisiti generali per le cuffie montate su dispositivi di protezione della testa e/o del viso, EN 352-4:2020 sui requisiti di sicurezza per le cuffie con risposta in funzione del livello sonoro, EN 352-5:2020 sui requisiti di sicurezza per le cuffie con controllo attivo della riduzione del rumore, EN 352-6:2020 sui requisiti di sicurezza per le cuffie con comunicazione audio, EN 352-7:2020 sui requisiti di sicurezza per gli inserti con attenuazione in funzione del livello sonoro e EN 352-8:2020 sui requisiti di sicurezza per le cuffie con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro.
(8)La Commissione, unitamente al CEN e al Cenelec, ha valutato la conformità di tali norme armonizzate redatte e riviste dal CEN e dal Cenelec alla richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924.
(9)Le norme armonizzate EN 352-4:2020, EN 352-5:2020, EN 352-6:2020, EN 352-7:2020, EN 352-8:2020, EN 352-9:2020 e EN 352-10:2020 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, stabiliti nel regolamento (UE) 2016/425. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme armonizzate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(10)Le norme armonizzate EN 352-1:2020, EN 352-2:2020 e EN 352-3:2020 non prevedono l’obbligo di apporre sui prodotti un’etichettatura recante il livello di riduzione acustica che offrono. È pertanto opportuno pubblicare tali norme armonizzate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con una limitazione.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.259.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A259%3ATOC
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