Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2020/1706 (1) del Consiglio dispone l’apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023. Per ciascun contingente tariffario sono stati stabiliti volumi congrui onde garantire un adeguato approvvigionamento all’industria dell’Unione per tale periodo.
(2)Per approvvigionarsi di determinati prodotti della pesca l’Unione dipende attualmente dalle importazioni dai paesi terzi. Negli ultimi decenni la sua dipendenza dalle importazioni è aumentata sempre di più per coprire il consumo di prodotti della pesca. Al fine di non mettere a repentaglio la produzione di prodotti della pesca dell’Unione e garantire un approvvigionamento adeguato all’industria di trasformazione dell’Unione, è opportuno sospendere i dazi doganali per il calamaro della Patagonia, le aringhe in salamoia, le aringhe congelate, i filetti e lati di aringa congelati, i filetti di scorfani e varie specie di pesce congelato, nell’ambito di contingenti tariffari di volume congruo.
(3)L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’UE e il Regno Unito (2) si applica in via provvisoria dal 1o gennaio 2021. Tale accordo prevede un accesso in esenzione da dazi e contingenti per i prodotti della pesca originari. Tuttavia i paesi e territori d’oltremare (PTOM) britannici non sono più associati all’Unione e non beneficiano più di riduzioni tariffarie per le esportazioni di prodotti della pesca verso l’Unione.
(4)Inoltre i protocolli aggiuntivi con l’Islanda (3) e la Norvegia (4) che prevedono contingenti per taluni pesci e prodotti della pesca sono scaduti il 30 aprile 2021. Poiché i negoziati per nuovi contingenti non si sono conclusi prima della scadenza dei protocolli aggiuntivi, potrebbe verificarsi una penuria di prodotti della pesca esenti da dazi destinati alla trasformazione nell’Unione.
(5)È pertanto necessario modificare il regolamento (UE) 2020/1706.
(6)Al fine di porre rimedio alle conseguenze del recesso del Regno Unito dall’Unione per quanto riguarda la perdita dello status preferenziale dei PTOM e alle conseguenze della scadenza dei protocolli aggiuntivi con la Norvegia e l’Islanda. Il presente regolamento entrare in vigore con urgenza e dovrebbe applicarsi con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2021,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2020/1706 è così modificato:
(1)All’articolo 4, paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)taglio ad anelli e taglio a strisce per i prodotti di cui ai codici NC 0307 43 35, 0307 43 91, 0307 43 92 e 0307 43 99;»;
(2)L’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2021
Per il Consiglio
Il Presidente
J. PODGORŠEK
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.261.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A261%3ATOC
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