Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 175, l'articolo 188, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, l'articolo 195, paragrafo 2, e l'articolo 349,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1)È opportuno istituire il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura («FEAMPA») per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale («QFP 2021-2027») di cui al regolamento del Consiglio (UE, Euratom) 2020/2093 (4). Il presente regolamento dovrebbe stabilire le priorità del FEAMPA, il suo bilancio e le regole specifiche di erogazione dei finanziamenti dell'Unione, che integrano le regole generali applicabili al FEAMPA a norma del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Il FEAMPA dovrebbe mirare a indirizzare i finanziamenti erogati dal bilancio dell'Unione per sostenere la politica comune della pesca (PCP), la politica marittima dell'Unione e gli impegni internazionali dell'Unione in materia di governance degli oceani. Tale sostegno finanziario costituisce uno strumento essenziale per garantire attività di pesca sostenibili e la conservazione delle risorse biologiche marine, la sicurezza alimentare grazie all'approvvigionamento di prodotti ittici, la crescita di un'economia blu sostenibile e mari e oceani sani, sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.
(2)Quale attore globale in materia di governance degli oceani e quale uno dei principali produttori mondiali di prodotti ittici, l'Unione ha una grande responsabilità per quanto riguarda la protezione, la conservazione e l'uso sostenibile degli oceani e delle risorse che ne derivano. Infatti, preservare i mari e gli oceani è di vitale importanza per una popolazione mondiale in rapida crescita. Rappresenta inoltre un interesse socioeconomico per l'Unione in che modo un'economia blu sostenibile stimola gli investimenti, l'occupazione e la crescita, promuove la ricerca e l'innovazione e contribuisce alla sicurezza energetica grazie all'energia oceanica. Inoltre, un efficace controllo delle frontiere e la lotta globale contro la criminalità in mare sono essenziali per mari e oceani sicuri e protetti, rispondendo così alle preoccupazioni dei cittadini in materia di sicurezza.
(3)Il regolamento (UE) 2021/1060 è stato adottato per migliorare il coordinamento e armonizzare l'attuazione del sostegno da parte dei Fondi nell'ambito del regime di gestione concorrente («Fondi»), al fine precipuo di semplificare l'attuazione delle politiche in modo coerente. Tale regolamento si applica alla parte del FEAMPA in regime di gestione concorrente. I Fondi perseguono obiettivi complementari e condividono le stesse modalità di gestione. Il regolamento (UE) 2021/1060 stabilisce pertanto una serie di obiettivi e principi generali comuni quali il partenariato e la governance a più livelli. Contiene inoltre gli elementi comuni di pianificazione e programmazione strategica, tra cui disposizioni sull'accordo di partenariato da concludere con ciascuno Stato membro, e definisce un approccio comune per quanto riguarda l'orientamento alla performance nell'ambito dei Fondi. Esso stabilisce pertanto condizioni abilitanti, una verifica della performance e disposizioni in materia di sorveglianza, rendicontazione e valutazione. Esso stabilisce inoltre disposizioni comuni con riguardo alle norme di ammissibilità e disposizioni specifiche per gli strumenti finanziari, all'uso di InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), allo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) e alla gestione finanziaria. Alcune modalità di gestione e di controllo sono peraltro comuni a tutti i Fondi. In conformità del regolamento (UE) 2021/1060, l'accordo di partenariato dovrebbe descrivere le complementarità tra i Fondi, compreso il FEAMPA, e altri programmi dell'Unione.
(4)Al FEAMPA si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all'assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni.
(5)Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, premi, gestione indiretta, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, assistenza finanziaria e rimborso di esperti esterni e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.
(6)In regime di gestione diretta, il FEAMPA dovrebbe sviluppare sinergie e complementarità con altri Fondi e programmi dell'Unione pertinenti. Dovrebbe inoltre consentire finanziamenti nella forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto attuate a norma del regolamento (UE) 2021/523.
(7)Il sostegno nell'ambito del FEAMPA dovrebbe avere un chiaro valore aggiunto europeo, anche ovviando ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, e non dovrebbe duplicare i finanziamenti privati né sostituirvisi o falsare la concorrenza nel mercato interno.
(8)Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE dovrebbero applicarsi agli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura a norma del presente regolamento. Tuttavia, date le caratteristiche specifiche di tale settore, tali articoli non dovrebbero applicarsi ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE.
(9)Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alle rispettive capacità di realizzare le priorità stabilite per le azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inadempienza. Si dovrebbe prendere in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
(10)Il QFP 2021-2027 prevede che il bilancio dell'Unione continui a sostenere le politiche della pesca e degli affari marittimi. Il bilancio del FEAMPA dovrebbe ammontare, a prezzi correnti, a 6 108 000 000 EUR. Le risorse del FEAMPA dovrebbero essere suddivise tra gestione concorrente e gestione diretta e indiretta. Al sostegno in regime di gestione concorrente dovrebbe essere assegnato un importo di 5 311 000 000 EUR e a quello in regime di gestione diretta e indiretta un importo di 797 000 000 EUR. Per garantire stabilità, in particolare per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi della PCP, le dotazioni nazionali in regime di gestione concorrente per il periodo di programmazione 2021-2027 dovrebbero essere definite sulla base delle quote del periodo 2014-2020 di cui al regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (8) (FEAMP). Importi specifici dovrebbero essere riservati alle regioni ultraperiferiche, al controllo e all'applicazione delle norme, alla raccolta e al trattamento dei dati a fini scientifici e di gestione della pesca, mentre agli importi per determinati investimenti a favore di pescherecci e per l'arresto definitivo e temporaneo delle attività di pesca dovrebbe essere applicato un massimale.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.247.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A247%3ATOC
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