Regolamento Delegato (UE) 2021/1140 della Commissione del 5 maggio 2021 recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Legge 404

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 67, primo comma, e l’articolo 272, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda la prevenzione e il controllo di determinate malattie elencate, in particolare delle malattie di categoria A, B e C, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare il regolamento delegato (UE) 2020/687 stabilisce restrizioni e condizioni applicabili ai movimenti di animali e relativi prodotti dalle zone soggette a restrizioni e al loro interno nell’ambito delle misure volte a controllare la diffusione di malattie di categoria A.

(2)Le norme previste dal regolamento delegato (UE) 2020/687 integrano quelle stabilite dal regolamento (UE) 2016/429. Tali norme comprendono vari aspetti tecnici delle misure da adottare in caso di sospetto o di conferma delle malattie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429. Poiché tali norme sono interconnesse, esse sono stabilite congiuntamente nel regolamento delegato (UE) 2020/687. Per motivi di chiarezza e affinché le norme che modificano il regolamento delegato (UE) 2020/687 siano applicate in modo efficace, è opportuno che queste siano stabilite anche in un atto delegato unico che preveda una serie completa di misure tecniche per il controllo delle malattie elencate.

(3)L’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevede la possibilità che l’autorità competente decida se istituire o non istituire una zona soggetta a restrizioni in determinate circostanze. L’attuale formulazione di detto articolo potrebbe essere fuorviante in quanto potrebbe essere interpretata in modo non univoco. L’articolo dovrebbe pertanto essere modificato per tenere conto di questa possibilità.

(4)Le misure di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687 dovrebbero essere proporzionate ai rischi connessi. Per questo motivo le restrizioni e le condizioni dovrebbero riguardare soltanto le specie animali e i relativi prodotti che presentano un rischio di diffusione di una particolare malattia di categoria A, tenendo conto delle specie animali elencate per la malattia di categoria A interessata.

(5)L’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevede l’obbligo di rilasciare un certificato sanitario per i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale provenienti dalla zona soggetta a restrizioni e spostati al di fuori di essa, senza specificare le specie di animali interessate da tale disposizione. Tale paragrafo dovrebbe pertanto essere modificato al fine di limitare l’obbligo alle partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali delle specie elencate per la rispettiva malattia di categoria A.

(6)L’articolo 272, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce misure transitorie connesse all’abrogazione di varie direttive esistenti, in particolare le direttive 92/66/CEE (4), 2000/75/CE (5), 2001/89/CE (6), 2002/60/CE (7), 2003/85/CE (8) e 2005/94/CE (9) del Consiglio. L’articolo prevede in particolare la possibilità che dette direttive continuino ad applicarsi in luogo dei corrispondenti articoli contenuti in tale regolamento per un periodo di tre anni dopo la data della sua applicazione o una data precedente da fissare in un atto delegato. In conformità a tale disposizione, l’articolo 112 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevede che le direttive 92/66/CEE, 2001/89/CE, 2003/85/CE e 2005/94/CE cessino di applicarsi a decorrere dal 21 aprile 2021, in quanto tale regolamento delegato stabilisce norme corrispondenti a quelle precedentemente stabilite in tali direttive.

(7)Il regolamento delegato (UE) 2020/687 stabilisce inoltre norme relative alle misure di controllo delle malattie per tutte le malattie di categoria A, compresa la peste suina africana. È pertanto opportuno modificare l’articolo 112 del regolamento delegato (UE) 2020/687 aggiungendo all’elenco delle direttive che cessano di applicarsi a decorrere dal 14 luglio 2021 la direttiva 2002/60/CE che stabilisce disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana.

(8)Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (10) stabilisce inoltre norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate, tra cui l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini. Tali norme si applicheranno a decorrere dal 21 aprile 2021. È pertanto opportuno modificare l’articolo 112 del regolamento delegato (UE) 2020/687 aggiungendo all’elenco delle direttive che cessano di applicarsi a decorrere dal 14 luglio 2021 la direttiva 2000/75/CE che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, al fine di evitare duplicazioni e incoerenze delle norme in vigore per quanto riguarda la sorveglianza, l’eradicazione e lo status di indenne dalla febbre catarrale degli ovini nell’Unione.

(9)L’articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2020/687 stabilisce i divieti che l’autorità competente deve attuare nelle zone di protezione e nelle zone di sorveglianza in caso di focolaio di una malattia di categoria A per controllare la diffusione della malattia. Tali divieti sono elencati nell’allegato VI di detto regolamento delegato. Tuttavia il divieto riferito ai movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone di protezione e da zone di sorveglianza è incompleto in quanto si riferisce solamente a determinati sottoprodotti di origine animale. Ciò potrebbe comportare un rischio di diffusione della malattia nel corso dell’attuazione delle misure di controllo della malattia previste da tale regolamento delegato. L’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/687 dovrebbe precisare che sono vietati tutti i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone di protezione e da zone di sorveglianza.

(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/687.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.247.01.0050.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A247%3ATOC

 

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