La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare l’articolo 143, paragrafo 4 (1),
considerando quanto segue:
(1)La decisione (UE) 2018/1220 della Commissione (2) stabilisce il regolamento interno dell’istanza di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
(2)La Commissione ha fissato al 1o giugno 2021 la data in cui la Procura europea assume i compiti di indagine e azione penale (3) ad essa conferiti dal regolamento (UE) 2017/1939 de1 Consiglio (4). È pertanto opportuno definire le modalità pratiche per una cooperazione stretta tra l’istanza e la Procura, tenuto conto delle modalità di cooperazione stabilite tra la Commissione europea e la Procura europea nell’accordo di cui all’articolo 103, paragrafo 1, del predetto regolamento.
(3)Al fine di garantire la continuità del funzionamento dell’istanza e quindi l’ininterrotta tutela degli interessi finanziari dell’Unione, è opportuno precisare che il presidente dell’istanza continua a esercitare il suo mandato fino all’effettiva sostituzione, o almeno durante i primi mesi successivi alla fine del mandato.
(4)È opportuno che le condizioni minime di funzione o di grado richieste per i supplenti dei membri dell’istanza che rappresentano la Commissione europea siano allineate a quelle previste per i membri che rappresentano gli ordinatori responsabili. A tal fine tali condizioni dovrebbero essere fissate a livello del gruppo di funzioni «capounità» o equivalente.
(5)La presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea al fine di garantire il funzionamento dell’istanza di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.234.01.0099.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A234%3ATOC
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