La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.
(2)Il 14 maggio 2020 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato varie modifiche minori al Principio contabile internazionale (IAS) 16 Immobili, impianti e macchinari, allo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali e all’International Financial Reporting Standard (IFRS) 3 Aggregazioni aziendali. Tali modifiche forniscono ulteriori chiarimenti per un’applicazione più coerente dei principi o aggiornano i riferimenti.
(3)Lo IASB ha inoltre pubblicato il 14 maggio 2020 il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2018-2020 nel contesto dell’ordinaria attività di miglioramento. I miglioramenti annuali mirano a razionalizzare e chiarire le norme esistenti. L’obiettivo dei miglioramenti annuali è quello di risolvere questioni non urgenti relative a incoerenze riscontrate negli International Financial Reporting Standard (IFRS) oppure a chiarimenti di carattere terminologico, che sono state discusse dallo IASB nel corso del ciclo progettuale. I miglioramenti annuali contengono modifiche allo IAS 41 Agricoltura, all’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard e all’IFRS 9 Strumenti finanziari.
(4)Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) la Commissione conclude che le modifiche allo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari, allo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali, allo IAS 41 Agricoltura, all’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard, all’IFRS 3 Aggregazioni aziendali e all’IFRS 9 Strumenti finanziari soddisfano i criteri di adozione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:
a)Il Principio contabile internazionale (IAS) 16 Immobili, impianti e macchinari è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;
b)Lo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;
c)Lo IAS 41 Agricoltura è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;
d)L’International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;
e)L’IFRS 3 Aggregazioni aziendali è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;
f)L’IFRS 9 Strumenti finanziari è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Le imprese applicano le modifiche di cui all’articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2022 o successivamente.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.234.01.0090.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A234%3ATOC
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