Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/1079 della Commissione del 24 giugno 2021 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2019/880 del Pe e del Consiglio relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, l'articolo 4, paragrafo 12, l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Ai fini di una corretta attuazione del regolamento (UE) 2019/880, è necessario stabilire norme specifiche per l'istituzione di un sistema di licenze di importazione per talune categorie di beni culturali elencate nell'allegato, parte B, di detto regolamento.

(2)È inoltre necessario stabilire norme relative a un sistema per le dichiarazioni dell'importatore per le categorie elencate nell'allegato, parte C, del regolamento (UE) 2019/880.

(3)Occorre altresì stabilire norme relative alle esenzioni dall'obbligo di ottenere una licenza di importazione o di presentare una dichiarazione dell'importatore a determinate condizioni.

(4)I beni culturali a rischio di imminente distruzione o perdita in un paese terzo dovrebbero essere custoditi in depositi appositamente adibiti nell'Unione, affinché ne sia garantita la protezione e il mantenimento in buone condizioni finché la situazione non ne consenta una restituzione sicura al paese terzo. Per garantire che i beni depositati in custodia nell'Unione non siano dirottati all'interno del territorio e immessi sul mercato, è opportuno che la supervisione o la gestione dei depositi sia affidata ad enti pubblici che provvedano alla supervisione diretta e continua dei beni culturali.

(5)I beni culturali in custodia presso un deposito di uno Stato membro dovrebbero essere sottoposti a regimi doganali adeguati che ne garantiscano il ricovero per un periodo di tempo indeterminato; è inoltre opportuno prevedere disposizioni nel caso in cui la situazione di rischio nel paese terzo sia presumibilmente destinata a protrarsi oltre un orizzonte temporale prevedibile. Affinché il pubblico possa fruire di tali beni culturali temporaneamente presenti nel territorio dell'Unione, dovrebbe esserne autorizzata l'esposizione in spazi gestiti dallo stesso ente che gestisce il relativo deposito di custodia previo consenso del paese terzo e, se i beni sono stati vincolati ad un regime di deposito doganale, previa autorizzazione delle autorità doganali a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Il trasferimento presso gli spazi espositivi dovrebbe essere consentito solo se è possibile garantire che i beni siano protetti e mantenuti in buone condizioni.

(6)Il regime di esenzione dall'obbligo di ottenere una licenza di importazione o di presentare una dichiarazione dell'importatore alle autorità doganali in caso di ammissione temporanea di beni culturali a fini formativi, scientifici, di conservazione, di restauro, di esposizione, di digitalizzazione, di spettacolo, di ricerca condotta da istituti accademici o a fini di collaborazione tra musei o enti analoghi dovrebbe essere tale da garantire che i beni culturali siano utilizzati unicamente ai suddetti fini. Gli istituti e le istituzioni del settore pubblico sono considerati affidabili per quanto riguarda l'uso dei beni culturali importati temporaneamente; essi dovrebbero pertanto essere tenuti solamente a registrarsi nel sistema elettronico. Anche le istituzioni o gli istituti di diritto privato o di diritto sia pubblico che privato dovrebbero poter beneficiare dell'esenzione, a condizione che la registrazione nel sistema elettronico sia successivamente convalidata dall'autorità competente. L'esenzione dovrebbe inoltre essere applicata in modo tale da garantire che gli oggetti in regime di ammissione temporanea siano gli stessi che saranno riesportati al termine di tale regime e che le autorità doganali possano immediatamente e agevolmente individuare gli istituti beneficiari tramite il sistema elettronico centralizzato.

(7)Per garantire la tracciabilità dei beni culturali in regime di ammissione temporanea esenti dall'obbligo di licenza di importazione o di dichiarazione dell'importatore a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2019/880, è opportuno stabilire norme relative alla descrizione di tali beni da inserire nel sistema elettronico di cui all'articolo 8 del medesimo regolamento.

(8)Ai fini della corretta applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/880 e al fine di garantire un'attuazione uniforme ed evitare l'uso improprio dell'esenzione da parte di punti vendita permanenti quali case d'asta, negozi di antiquariato e gallerie, le fiere d'arte commerciali dovrebbero soddisfare determinate condizioni per quanto riguarda la loro durata, lo scopo e l'accessibilità al pubblico, nonché la pubblicità che ne viene fatta.

(9)Per garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/880 riguardanti le licenze di importazione, sono necessarie norme per la redazione, la presentazione e l'esame delle domande, nonché per il rilascio e la validità delle relative licenze mediante il sistema elettronico centralizzato.

(10)Per impedire l'uso irregolare di una licenza di importazione che è stata revocata da un'autorità competente, è opportuno che si attivi, nel sistema elettronico per l'importazione di beni culturali di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/880, una segnalazione che richiami l'attenzione delle autorità doganali e delle autorità competenti degli altri Stati membri.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.234.01.0067.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A234%3ATOC

 

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