La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 9,
considerando quanto segue:
(1)Il programma InvestEU ha l’obiettivo di sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi strategici dell’Unione di cui agli articoli 3 e 8 del regolamento (UE) 2021/523.
(2)A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2021/523, il Fondo InvestEU opera in quattro ambiti di intervento che riflettono le priorità strategiche dell’Unione ovvero: infrastrutture sostenibili; ricerca, innovazione e digitalizzazione; piccole e medie imprese; investimenti sociali e competenze.
(3)A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/523, per essere ammissibili al sostegno del Fondo InvestEU, le operazioni di finanziamento e di investimento in ciascun ambito d’intervento devono essere conformi agli orientamenti sugli investimenti elaborati dalla Commissione. A tal fine, a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/523, il comitato per gli investimenti deve verificare che le proposte di finanziamento e di investimento presentate dai partner esecutivi siano conformi ai requisiti stabiliti in detti orientamenti sugli investimenti.
(4)Gli orientamenti sugli investimenti si articolano in una parte orizzontale, che si applica a tutte le operazioni di finanziamento e di investimento nell’ambito del Fondo InvestEU, e in una parte relativa agli «ambiti di intervento», che fissa le disposizioni specifiche per le operazioni di finanziamento e di investimento in ciascun ambito di intervento.
(5)A norma dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/523, la Commissione ha elaborato gli orientamenti sugli investimenti in stretto dialogo con il gruppo Banca europea per gli investimenti e altri potenziali partner esecutivi.
(6)Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Sono adottati gli allegati orientamenti sugli investimenti per le operazioni di finanziamento e di investimento nell’ambito del Fondo InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.234.01.0018.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A234%3ATOC
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