Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 33, 114 e 207,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)I 2 140 uffici doganali situati alle frontiere esterne dell’Unione devono essere adeguatamente attrezzati per assicurare il funzionamento efficiente ed efficace dell’unione doganale. La necessità di adeguati controlli doganali con risultati equivalenti è sempre più urgente, non solo a causa del ruolo tradizionale delle dogane di riscossione delle entrate, ma anche, in misura crescente, della necessità di rafforzare significativamente il controllo delle merci che entrano ed escono dalle frontiere esterne dell’Unione al fine di garantire la sicurezza. Nel contempo, tuttavia, tali controlli sulla circolazione delle merci attraverso le frontiere esterne non dovrebbero ostacolare, bensì agevolare il commercio legittimo con i paesi terzi.
(2)L’unione doganale costituisce uno dei pilastri fondamentali dell’Unione, uno dei principali blocchi commerciali al mondo. Poiché l’unione doganale è essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno sono necessarie misure costanti per rafforzarla, a beneficio sia delle imprese che dei cittadini.
(3)Esiste attualmente uno squilibrio nell’esecuzione dei controlli doganali da parte degli Stati membri. Tale squilibrio è dovuto a differenze tra gli Stati membri in termini sia di caratteristiche geografiche che delle relative capacità e risorse. La capacità degli Stati membri di reagire alle sfide generate dalla costante evoluzione, a livello mondiale, dei modelli operativi e delle catene di approvvigionamento dipende non solo dalla componente umana, ma anche dalla disponibilità e dal corretto funzionamento delle attrezzature per il controllo doganale moderne e affidabili. Anche sfide quali l’impennata nel commercio elettronico, l’aumento della digitalizzazione e la necessità di migliorare la resilienza agli attacchi informatici, faranno aumentare la domanda di controlli doganali efficaci. La fornitura di attrezzature equivalenti per il controllo doganale è pertanto un elemento importante per rimediare allo squilibrio attuale. Migliorerà l’equivalenza nell’esecuzione dei controlli doganali in tutti gli Stati membri e contribuirà così a prevenire la diversione dei flussi di merci verso i punti più deboli del sistema di controllo doganale, spesso denominata «scelta opportunistica del punto di importazione». Di conseguenza, le merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione dovrebbero essere soggette a controlli basati sui rischi conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) («codice doganale dell’Unione»).
(4)Gli Stati membri hanno ripetutamente espresso la necessità di sostegno finanziario e hanno chiesto un’analisi approfondita delle attrezzature necessarie. Nelle conclusioni sul finanziamento delle dogane, del 23 marzo 2017, il Consiglio ha invitato la Commissione a esaminare la possibilità di finanziare il fabbisogno di attrezzature tecniche con programmi finanziari futuri della Commissione e a migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità doganali e le altre autorità di contrasto in materia di finanziamenti.
(5)A norma del codice doganale dell’Unione, i controlli doganali devono essere intesi non solo come l’applicazione della normativa doganale, ma anche come l’applicazione di altre norme che disciplinano l’entrata, l’uscita, il transito, la circolazione, il deposito e l’uso finale delle merci in circolazione tra il territorio doganale dell’Unione e i paesi o territori non facenti parte di tale territorio, nonché la presenza e la circolazione nel territorio doganale dell’Unione di merci non unionali e di merci in regime di uso finale. Tale altra normativa attribuisce alle autorità doganali il potere di svolgere compiti specifici di controllo e contiene disposizioni in materia di imposizione, in particolare per quanto riguarda le accise e l’imposta sul valore aggiunto, aspetti esterni del mercato interno, politica commerciale comune e altre politiche dell’Unione comuni riguardanti il commercio, la sicurezza della catena di approvvigionamento e la tutela degli interessi economici e finanziari dell’Unione e dei suoi Stati membri.
(6)Sostenere il raggiungimento di un livello adeguato ed equivalente di risultati nei controlli doganali alle frontiere esterne dell’Unione consente di massimizzare i vantaggi dell’unione doganale, fornendo così ulteriore sostegno alle autorità doganali nella loro azione congiunta a tutela degli interessi dell’Unione. Un fondo specifico per le attrezzature per il controllo doganale volto a correggere gli squilibri attuali contribuirebbe alla coesione globale tra gli Stati membri. Tale fondo specifico terrebbe conto delle diverse esigenze riscontrate nei diversi tipi di frontiere, vale a dire quelle marittime e su altre vie navigabili, aeree e terrestri, comprese le frontiere ferroviarie e stradali, come anche a livello di centri postali. In considerazione delle sfide a livello mondiale, in particolare la necessità di continuare a tutelare gli interessi economici e finanziari dell’Unione e degli Stati membri, agevolando nel contempo il flusso degli scambi legittimi, è indispensabile disporre di attrezzature moderne e affidabili per il controllo alle frontiere esterne.
(7)È opportuno pertanto istituire un nuovo Strumento di sostegno finanziario alle attrezzature per il controllo doganale destinate a essere utilizzate a tutti i tipi di frontiere. Lo Strumento dovrebbe sostenere l’unione doganale e l’attività delle autorità doganali, in particolare aiutandole a tutelare gli interessi finanziari ed economici dell’Unione, a garantire la sicurezza all’interno dell’Unione e a tutelare l’Unione dal commercio sleale e illegale, come la contraffazione delle merci, facilitando nel contempo le attività commerciali legittime. Dovrebbe contribuire a risultati adeguati ed equivalenti dei controlli doganali. Inoltre, le attrezzature per il controllo doganale finanziate a titolo dello Strumento dovrebbero sostenere l’attuazione del quadro in materia di gestione del rischio doganale di cui al codice doganale dell’Unione. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito attraverso l’acquisto, la manutenzione e l’aggiornamento in condizioni di trasparenza di attrezzature per il controllo doganale pertinenti, affidabili e all’avanguardia, tenendo debitamente conto della protezione dei dati, della resilienza agli attacchi informatici e di considerazioni in materia di sicurezza e di ambiente, compreso uno smaltimento delle attrezzature sostituite che sia rispettoso dell’ambiente.
(8)Alle autorità doganali degli Stati membri è stato affidato un numero crescente di responsabilità che vengono svolte alla frontiera esterna e che spesso si estendono al settore della sicurezza. È pertanto importante fornire sostegno finanziario dell’Unione agli Stati membri per consentire loro di garantire l’equivalenza nell’esecuzione del controllo di frontiera e del controllo doganale alle frontiere esterne dell’Unione. È altrettanto importante promuovere, alle frontiere dell’Unione, per quanto riguarda i controlli delle merci e delle persone, la cooperazione inter-agenzia tra le autorità nazionali di ciascuno Stato membro responsabili del controllo di frontiera o di altri compiti svolti alle frontiere, al fine di massimizzare il valore aggiunto dell’Unione nel settore della gestione delle frontiere e dei controlli doganali.
(9)È necessario pertanto istituire un Fondo per la gestione integrata delle frontiere («Fondo»).
(10)A motivo delle particolarità giuridiche del titolo V del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e delle diverse basi giuridiche applicabili alle politiche in materia di frontiere esterne e di controllo doganale, non è giuridicamente possibile istituire il Fondo come uno strumento unico.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.234.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A234%3ATOC
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