Il Comitato per il Commercio,
visto l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea («UE») e i suoi Stati membri, da una parte, ela Repubblica di Corea («Corea»), dall'altra (rispettivamente «accordo» e «parti»), in particolare l'articolo 15.1, paragrafo 4, lettera c), e l'articolo 15.5, paragrafo 2, nonché l'allegato 2-C, articolo 3, lettera d),
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 15.1, paragrafo 4, lettera c), dell'accordo il comitato per il commercio istituito dalle parti può esaminare le possibili modifiche dell'accordo o modificarne le disposizioni nei casi in esso espressamente previsti.
(2)L'articolo 15.5, paragrafo 2, dell'accordo stabilisce che, qualora il comitato per il commercio decida di modificare gli allegati, le appendici, i protocolli e le note dell'accordo, tale decisione può essere adottata dalle parti, fatta salva l'osservanza dei rispettivi obblighi e adempimenti di legge.
(3)A norma dell'allegato 2-C, articolo 3, lettera d), dell'accordo le parti riesaminano le appendici 2-C-2 e 2-C-3 dell'allegato 2-C almeno ogni tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo al fine di promuovere l'accettazione dei prodotti come indicato alla lettera a) del medesimo articolo, tenendo conto degli sviluppi normativi che possono essersi prodotti a livello internazionale o nell'ambito delle parti. Esso specifica inoltre che le eventuali modifiche alle appendici 2-C-2 e 2-C-3 sono decise dal comitato per il commercio.
(4)L'UE e la Corea hanno modificato le regolamentazioni tecniche al fine di mantenere invariato il livello di accesso al mercato di cui all'allegato 2-C, articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo. Inoltre i riferimenti all'«UNECE» nelle appendici 2-C-2 e 2-C-3 dovrebbero ora intendersi come riferimenti al «Reg. ONU» in seguito all'accordo relativo all'adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite (revisione 3) (1), del 20 ottobre 2017.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.235.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A235%3ATOC
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