Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (1) («accordo»), approvato in virtù del regolamento (CE) n. 450/2007 del Consiglio (2), è entrato in vigore l’11 giugno 2007. Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica gabonese (3), firmato il 24 luglio 2013 («protocollo 2013»), è giunto a scadenza il 23 luglio 2016.
(2)La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un nuovo protocollo diattuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (2021-2026) («protocollo») di durata quinquennale.
(3)A seguito dei negoziati, il protocollo è stato siglato il 10 febbraio 2021.
(4)Il 28 giugno 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/1117 (4), relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del protocollo, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
(5)È opportuno ripartire tra gli Stati membri le possibilità di pesca previste dal protocollo per tutto il periodo di applicazione dello stesso.
(6)Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore quanto prima, tenuto conto dell’importanza economica delle attività di pesca dell’Unione nella zona di pesca del Gabon e della necessità di ridurre il più possibile la durata dell’interruzione di tali attività.
(7)Il protocollo deve applicarsi a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma per consentire alle navi dell’Unione di esercitare nuovamente delle attività di pesca nella zona di pesca del Gabon. È quindi opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Le possibilità di pesca stabilite a norma del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (2021-2026) («protocollo») sono ripartite tra gli Stati membri come segue:
a)Tonniere con reti da circuizione:
Spagna:
15 unità,
Francia:
12 unità;
b)Tonniere con lenze e canne:
Spagna:
5 unità,
Francia:
1 unità;
c)Pescherecci da traino:
Spagna:
4 unità.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla data della firma del protocollo.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 28 giugno 2021
Per il Consiglio
Il Presidente
M. do C. ANTUNES
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.242.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A242%3ATOC
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