Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (1) («accordo»), approvato in virtù del regolamento (CE) n. 450/2007 del Consiglio (2), è entrato in vigore l’11 giugno 2007. Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repupplica gabonese (3), firmato il 24 luglio 2013 («protocollo del 2013»), è giunto a scadenza il 23 luglio 2016.
(2)Il 22 ottobre 2015 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica gabonese («Gabon») in vista della conclusione di un nuovo protocollo. Tali negoziati sono giunti a buon fine e il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (2021-2026) («protocollo») è stato siglato il 10 febbraio 2021.
(3)L’obiettivo dell’accordo e del protocollo è consentire all’Unione e al Gabon di collaborare più strettamente per continuare a promuovere lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca del Gabon e nell’Oceano Atlantico, contribuendo nel contempo ad assicurare condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.
(4)È opportuno che il protocollo entri in vigore quanto prima, tenuto conto dell’importanza economica delle attività di pesca dell’Unione nella zona di pesca del Gabon e della necessità di limitare il più possibile l’interruzione di tali attività conseguente alla scadenza del protocollo del 2013.
(5)È opportuno firmare il protocollo e applicarlo a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (2021-2026) («protocollo»), con riserva della sua conclusione (4).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione.
Articolo 3
Il protocollo è applicabile a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma (5), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 28 giugno 2021
Per il Consiglio
Il Presidente
M. do C. ANTUNES
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.242.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A242%3ATOC
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