Regolamento Delegato (UE) 2021/1118 della Commissione del 26 marzo 2021 che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

EurLex

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 45 quater, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e il requisito combinato di riserva di capitale di cui all’articolo 128, primo comma, punto 6, della medesima direttiva sono fattori di input per calcolare l’importo delle perdite da assorbire e l’importo di ricapitalizzazione di cui all’articolo 45 quater, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE. Detti requisiti devono essere utilizzati dalle autorità di risoluzione per fissare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui all’articolo 45, paragrafo 1, della medesima direttiva.

(2)A norma dell’articolo 45 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, le entità soggette a risoluzione devono rispettare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione. Il gruppo soggetto a risoluzione, quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 83 ter, della direttiva 2014/59/UE, non sempre coincide con il gruppo quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 26, della medesima direttiva, in particolare quando detto gruppo è composto da più di un gruppo soggetto a risoluzione. A norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il requisito di fondi propri aggiuntivi e il requisito combinato di riserva di capitale si applicano all’ente impresa madre nell’Unione a livello di gruppo su base consolidata. Detti requisiti, tuttavia, potrebbero non applicarsi all’entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata, in quanto il gruppo soggetto a risoluzione potrebbe non coincidere con il gruppo nella sua interezza. È pertanto necessario specificare una metodologia per stimare detti requisiti in tale situazione.

(3)Il fatto che l’importo complessivo dell’esposizione al rischio del gruppo soggetto a risoluzione rappresenti la quasi totalità dell’importo dell’esposizione al rischio del gruppo è indice del fatto che i rischi o gli elementi di rischio presenti nel gruppo soggetto a risoluzione non differiscono sostanzialmente da quelli presenti nel gruppo. In tal caso, l’autorità di risoluzione dovrebbe utilizzare il requisito di fondi propri aggiuntivi applicabile all’ente impresa madre nell’Unione a livello di gruppo su base consolidata come stima del requisito di fondi propri aggiuntivi per determinare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili che si applica all’entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata.

(4)Analogamente, il fatto che l’importo complessivo dell’esposizione al rischio del gruppo soggetto a risoluzione possa essere attribuito quasi interamente a un’entità di detto gruppo soggetto a risoluzione è indice del fatto che i rischi o gli elementi di rischio presenti nel gruppo soggetto a risoluzione non differiscono sostanzialmente da quelli presenti nella predetta entità del gruppo soggetto a risoluzione. Di conseguenza, se l’importo complessivo dell’esposizione al rischio del gruppo soggetto a risoluzione non differisce in misura significativa da quello dell’entità di maggiori dimensioni del gruppo soggetto a risoluzione, l’autorità di risoluzione dovrebbe utilizzare il requisito di fondi propri aggiuntivi di detta entità di maggiori dimensioni come stima del requisito di fondi propri aggiuntivi nel determinare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili per l’entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata.

(5)Se il gruppo soggetto a risoluzione è più complesso e le sue specificità non possono essere pienamente comprese basandosi sul requisito di fondi propri aggiuntivi applicabile all’ente impresa madre nell’Unione a livello del gruppo su base consolidata o all’entità più grande del gruppo soggetto a risoluzione, le autorità di risoluzione dovrebbero utilizzare stime diverse per il requisito di fondi propri aggiuntivi dell’entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata. Se il requisito di fondi propri aggiuntivi che si applica all’ente impresa madre nell’Unione a livello di gruppo su base consolidata è superiore al requisito di fondi propri aggiuntivi di ciascuna entità del gruppo soggetto a risoluzione, il requisito di fondi propri aggiuntivi che si applica all’ente impresa madre nell’Unione a livello di gruppo su base consolidata dovrebbe servire da base per stimare il requisito di fondi propri aggiuntivi dell’entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata. In tal caso, le autorità di risoluzione dovrebbero, sulla base delle informazioni fornite dall’autorità competente, cercare di adeguare detta stima per riflettere i rischi specifici del gruppo soggetto a risoluzione rispetto ai rischi dell’ente impresa madre nell’Unione a livello del gruppo su base consolidata. Tale adeguamento dovrebbe tenere conto del fatto che alcuni rischi del gruppo soggetto a risoluzione potrebbero non essere presenti in altre entità del gruppo non facenti parte del gruppo soggetto a risoluzione o che alcuni rischi presenti in tali entità del gruppo non sono presenti nel gruppo soggetto a risoluzione stesso.

(6)Il fatto che uno o più requisiti individuali all’interno del gruppo soggetto a risoluzione siano più elevati del requisito di fondi propri aggiuntivi applicabile all’ente impresa madre nell’Unione a livello di gruppo su base consolidata è indice di rischi idiosincratici o di elementi di rischio all’interno del gruppo soggetto a risoluzione. Tali rischi idiosincratici o elementi di rischio possono essere meno importanti se considerati a livello dell’intero gruppo su base consolidata, ad esempio perché possono essere compensati da fattori di rischio compensativi esterni al gruppo soggetto a risoluzione. Pertanto, ogniqualvolta si verifichi tale circostanza, per stimare il requisito di fondi propri aggiuntivi dell’entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata, l’autorità di risoluzione dovrebbe confrontare la stima basata sull’adeguamento del requisito di fondi propri aggiuntivi applicabile all’ente impresa madre nell’Unione a livello di gruppo su base consolidata con la stima basata sulla media ponderata dei requisiti di fondi propri aggiuntivi di tutte le entità del gruppo soggetto a risoluzione. L’autorità di risoluzione dovrebbe utilizzare la stima che presenta il requisito più elevato come input per determinare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili per l’entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata.

(7)Per stimare il requisito di fondi propri aggiuntivi dell’entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata per gruppi più complessi, le autorità di risoluzione dovrebbero, ove possibile, sulla base delle informazioni fornite dall’autorità competente, adeguare il requisito di fondi propri aggiuntivi dell’ente impresa madre nell’Unione a livello di gruppo su base consolidata per tenere conto del fatto che alcuni rischi o elementi di rischio coperti dal requisito di fondi propri aggiuntivi non sono pertinenti per il gruppo soggetto a risoluzione in questione, ad esempio a causa della loro natura o della loro ubicazione geografica. Ove possibile, le autorità di risoluzione dovrebbero inoltre, sulla base delle informazioni fornite dall’autorità competente, adeguare detto requisito per tenere conto del fatto che alcuni rischi o elementi di rischio del gruppo soggetto a risoluzione che non si riflettono pienamente in detto requisito o che sono compensati internamente sono comunque pertinenti per il gruppo soggetto a risoluzione. Tutti gli adeguamenti dovrebbero basarsi sulle informazioni fornite dalle autorità competenti pertinenti, se disponibili, in quanto tali autorità sono responsabili della stima su base continuativa dei rischi ai quali sono esposte le entità del gruppo. Quando gli adeguamenti non sono possibili, l’autorità di risoluzione dovrebbe utilizzare il requisito di fondi propri aggiuntivi non adeguato applicabile all’ente impresa madre nell’Unione a livello di gruppo su base consolidata per stimare il requisito di fondi propri aggiuntivi dell’entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata.

(8)Il coefficiente della riserva di conservazione del capitale non varia da un ente all’altro. Detto coefficiente dovrebbe pertanto essere utilizzato come stima della riserva di conservazione del capitale dell’entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata.

(9)Al fine di rispecchiare la prevista struttura del gruppo dopo l’attuazione della strategia di risoluzione prescelta, i requisiti di riserva di capitale miranti ad affrontare il rischio sistemico, vale a dire la riserva degli enti a rilevanza sistemica globale, la riserva degli altri enti a rilevanza sistemica e la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, dovrebbero essere considerati automaticamente identici ai requisiti stabiliti per l’entità che più si avvicina al gruppo soggetto a risoluzione in termini di importo complessivo dell’esposizione al rischio.

(10)A norma dell’articolo 45 quater, paragrafo 3, primo comma, lettera a), punto ii), della direttiva 2014/59/UE, l’importo di ricapitalizzazione è l’importo che permette al gruppo soggetto a risoluzione risultante dalla risoluzione di ripristinare la conformità, tra l’altro, al requisito di fondi propri aggiuntivi del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata dopo l’attuazione della strategia di risoluzione prescelta. A norma dell’articolo 45 quater, paragrafo 3, settimo comma, della direttiva 2014/59/UE, l’importo necessario per garantire che, in seguito alla risoluzione, l’entità soggetta a risoluzione sia in grado di sostenere una sufficiente fiducia del mercato per un periodo adeguato è pari al requisito combinato di riserva di capitale che si applica dopo l’applicazione degli strumenti di risoluzione meno la riserva di capitale anticiclica. L’importo di ricapitalizzazione, compreso l’importo necessario a sostenere la fiducia del mercato, rientra nel requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili e può essere adeguato al ribasso o al rialzo a norma dell’articolo 45 quater, paragrafi 3 e 7, della direttiva 2014/59/UE per tenere conto delle modifiche apportate al gruppo soggetto a risoluzione dopo l’applicazione degli strumenti di risoluzione. Di conseguenza, dovrebbero essere stimati solo il requisito di fondi propri aggiuntivi e il requisito combinato di riserva di capitale applicati all’entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata utilizzati per calibrare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili. La stima non dovrebbe tuttavia pregiudicare eventuali adeguamenti dell’importo di ricapitalizzazione, compreso l’importo necessario per sostenere la fiducia del mercato, al momento di fissare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a norma della direttiva 2014/59/UE.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.241.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A241%3ATOC

 

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