Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali non prodotti nell'Unione ed evitare in tal modo perturbazioni del mercato per tali prodotti, i dazi della tariffa doganale comune del tipo indicato all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) («dazi TDC ») su detti prodotti sono stati sospesi dal regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio (2). Tali prodotti possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla.
(2)La produzione dell'Unione di alcuni prodotti che non figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è inadeguata o inesistente. Di conseguenza, è nell'interesse dell'Unione concedere una sospensione totale dei dazi TDC per questi prodotti.
(3)Al fine di promuovere una produzione integrata di batterie nell'Unione conformemente alla comunicazione della Commissione, del 17 maggio 2018, dal titolo «L'Europa in movimento — Una mobilità sostenibile per l'Europa: sicura, interconnessa e pulita », è opportuno concedere una sospensione parziale dei dazi TDC per alcuni prodotti che attualmente non figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013. È opportuno fissare al 31 dicembre 2021 la data per il riesame obbligatorio di tali sospensioni perché tale riesame possa prendere in considerazione l'evoluzione del settore delle batterie nell'Unione.
(4)Occorre modificare la designazione e la classificazione dei prodotti per alcune sospensioni dei dazi TDC contenute nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche nel mercato.
(5)Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere le sospensioni dei dazi TDC per alcuni prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013. È opportuno pertanto sopprimere le sospensioni per tali prodotti. È opportuno inoltre sopprimere la sospensione dei dazi TDC per alcuni prodotti che figurano in tale allegato in seguito all'attuazione dell'accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (3), che ha ridotto a zero l'aliquota del dazio per i prodotti in questione.
(6)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1387/2013.
(7)Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime di sospensioni tariffarie autonome e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione, del 13 dicembre 2011, in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti le sospensioni tariffarie per i prodotti in questione dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2021. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 18 giugno 2021
Per il Consiglio
Il Presidente
J. LEÃO
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.227.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A227%3ATOC
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