La Commissione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)In seguito a un’inchiesta antidumping condotta conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (2), il 6 ottobre 2009 è stato istituito, a norma del regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio (3), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese. Le misure hanno assunto la forma di dazi ad valorem con le seguenti aliquote: 17,7 % per la società Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd., 27,2 % per le altre società che hanno collaborato e 39,2 % per tutte le altre società.
(2)A seguito di un’inchiesta di riesame in previsione della scadenza condotta conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, l’8 dicembre 2015 sono state istituite misure antidumping definitive per altri cinque anni (4) a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione.
(3)Con la sentenza del 29 gennaio 2014 relativa alla causa T-528/09, il Tribunale ha annullato il regolamento (CE) n. 926/2009 per quanto riguarda le esportazioni di prodotti fabbricati da Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd. («Hubei») (5). Tale sentenza è stata impugnata dal Consiglio.
(4)Con la sentenza del 7 aprile 2016 nelle cause riunite C-186/14 P e C-193/14 P, la Corte di giustizia dell’Unione europea («la Corte») ha confermato le conclusioni del Tribunale e l’annullamento delle misure per quanto concerneva il produttore esportatore Hubei (6).
(5)Le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 sono scadute il 9 dicembre 2020 (7).
(6)Il 4 febbraio 2021, nella causa C-324/19 avente oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Tribunale tributario di Amburgo, Germania) ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la Corte ha stabilito che il regolamento (CE) n. 926/2009 è invalido («la sentenza») (8).
(7)Conformemente all’articolo 266 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le istituzioni dell’Unione sono tenute a prendere i provvedimenti che l’esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea comporta.
(8)Nella causa C-324/19, la sentenza ha avuto l’effetto di annullare le misure erga omnes ed ex tunc. In altri termini, la sentenza è applicabile a tutte le parti e il regolamento (CE) n. 926/2009 è considerato invalido dal giorno della sua entrata in vigore.
(9)Inoltre, dato che la misura originaria era stata prorogata nel 2015, la sentenza ha avuto anche un impatto diretto sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272. Ciò è dovuto al fatto che, secondo la giurisprudenza della Corte, un «regolamento di proroga è invalido nella stessa misura del regolamento definitivo» (9). Infine, in ottemperanza alla regola del parallelismo delle forme, le misure antidumping istituite con regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 dovrebbero essere abrogate mediante un regolamento della Commissione (10).
(10)A seguito della sentenza che dichiara l’invalidità integrale del regolamento (CE) n. 926/2009, è opportuno abrogare ex tunc anche i dazi antidumping istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272. Inoltre, si può procedere al rimborso o allo sgravio di qualsiasi dazio definitivo versato a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 conformemente alla normativa doganale applicabile. Ne consegue, in particolare, che l’operatore che ha versato tali dazi può, in linea di principio, chiederne il rimborso solo se e nella misura in cui non sia scaduto il termine di tre anni previsto a tal fine dall’articolo 121, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale dell’Unione (11). Il fatto che il regolamento (CE) n. 926/2009 sia stato dichiarato invalido (anche erga omnes) non costituirebbe un caso fortuito o di forza maggiore tale da consentire una proroga di tale periodo a norma dell’articolo 121, paragrafo 1, secondo comma, del codice doganale dell’Unione (12).
(11)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
1.Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese è abrogato a decorrere dal 9 dicembre 2015.
2.Si procede al rimborso o allo sgravio di qualsiasi dazio definitivo versato a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 conformemente alla normativa doganale applicabile.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.227.01.0035.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A227%3ATOC
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it