Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell’Unione è insufficiente e per evitare in tal modo perturbazioni del mercato per tali prodotti, il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio (1) ha aperto contingenti tariffari autonomi. I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell’Unione ad aliquota ridotta o nulla.
(2)Poiché è nell’interesse dell’Unione garantire un adeguato approvvigionamento di taluni prodotti industriali e considerato il fatto che prodotti identici, equivalenti o di sostituzione non sono fabbricati in quantità sufficienti all’interno dell’Unione, è necessario aprire nuovi contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2587, 09.2567, 09.2568, 09.2569 e 09.2570 a dazio zero per quantitativi adeguati di tali prodotti.
(3)In relazione ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2589, 09.2668, 09.2683 e 09.2872, è opportuno aumentare i volumi dei contingenti, poiché è nell’interesse dell’Unione.
(4)Poiché la capacità di produzione dell’Unione di alcuni prodotti industriali è stata aumentata, i volumi dei contingenti tariffari recanti il numero d’ordine 09.2581 dovrebbero essere ridotti.
(5)Poiché non è più nell’interesse dell’Unione mantenere i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2584, 09.2631 e 09.2624, è opportuno che tali contingenti tariffari siano chiusi con effetto a decorrere dal 1o luglio 2021.
(6)Tenuto conto delle modifiche da apportare, e per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire l’allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013.
(7)Al fine di evitare ogni interruzione nell’applicazione del regime dei contingenti tariffari e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione, del 13 dicembre 2011, in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti i contingenti tariffari relativi ai prodotti interessati dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2021. È opportuno pertanto che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 18 giugno 2021
Per il Consiglio
Il Presidente
J. LEÃO
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.227.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A227%3ATOC
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it