Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
visto l’atto relativo all’adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)L’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra (1) («accordo»), è stato firmato il 17 luglio 1995. L’accordo è entrato in vigore il 1o marzo 1998.
(2)La Repubblica di Croazia è diventata uno Stato membro dell’Unione europea il 1o luglio 2013.
(3)A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto di adesione della Repubblica di Croazia, l’adesione della Repubblica di Croazia all’accordo deve essere approvata mediante la conclusione di un protocollo dell’accordo stesso («protocollo»). Secondo una procedura semplificata, deve essere concluso un protocollo tra il Consiglio, che delibera all’unanimità a nome degli Stati membri, e il paese terzo interessato.
(4)Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati in vista dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione. I negoziati con la Repubblica tunisina si sono conclusi positivamente l’11 maggio 2018.
(5)A norma della decisione (UE) 2020/1420 del Consiglio (2), il protocollo è stato firmato a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri a Bruxelles il 27 luglio 2020, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
(6)È opportuno approvare il protocollo a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
Il protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea è approvato a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri (3).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, alla notifica prevista all’articolo 7, paragrafo 1, del protocollo.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2021
Per il Consiglio
Il Presidente
J. BORRELL FONTELLES
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.227.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A227%3ATOC
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