Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 4,
visto l’accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie (2), in particolare il punto 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi finanziaria ed economica globale oppure a causa di una nuova crisi finanziaria ed economica globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
(2)Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (3).
(3)Il 22 dicembre 2020 i Paesi Bassi hanno presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi presso KLM Royal Dutch Airlines nei Paesi Bassi. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. Tale domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG, come disposto all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.
(4)È, pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 5 019 218 EUR in relazione alla domanda presentata dai Paesi Bassi.
(5)Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,
Hanno adottato la presente Decisione:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2021, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l’importo di 5 019 218 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dall’8 giugno 2021.
Fatto a Strasburgo, l’8 giugno 2021
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
Il Presidente
A. P. ZACARIAS
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.224.01.0016.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A224%3ATOC
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