La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
(1)Il 30 gennaio 2021 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/111 (2) che subordina l’esportazione di vaccini contro la COVID-19 e di sostanze attive, comprese le banche di cellule madri e le banche di cellule di riproduzione utilizzate per fabbricare tali vaccini, alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2015/479, per un periodo di sei settimane. Successivamente, il 12 marzo 2021, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 (3) che subordina l’esportazione degli stessi prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione fino al 30 giugno 2021, a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2015/479.
(2)Il 24 marzo 2021 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 (4) a norma del quale, come ulteriore condizione nel valutare il rilascio di un’autorizzazione di esportazione, occorre verificare se tale autorizzazione non costituisca una minaccia per la sicurezza degli approvvigionamenti all’interno dell’Unione delle merci contemplate dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/442. Con lo stesso regolamento la Commissione ha deciso di sospendere temporaneamente l’esenzione di alcuni paesi di destinazione dall’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2021/442.
(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 della Commissione è stato adottato a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2015/479 e si applicava per un periodo di sei settimane. Le misure introdotte da tale regolamento sono state successivamente prorogate fino al 30 giugno 2021 dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/734 della Commissione (5).
(4)La capacità di produzione di vaccini nell’Unione è nel frattempo aumentata, con un conseguente aumento della fornitura di dosi di vaccino contro la COVID-19 nell’Unione. Ne è conseguita un’accelerazione della campagna di vaccinazione nell’Unione.
(5)Tale campagna di vaccinazione è tuttavia ancora in corso e permangono incertezze, in particolare con l’emergere di nuove varianti del virus COVID-19. Resta pertanto la necessità di trasparenza per quanto riguarda le consegne all’esportazione e le forniture dell’Unione.
(6)Persiste anche il rischio che le esportazioni minaccino l’esecuzione degli accordi preliminari di acquisto tra l’Unione e i fabbricanti di vaccini o la sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione di vaccini contro la COVID-19 e delle loro sostanze attive.
(7)Le misure introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi fino al 30 settembre 2021. È pertanto opportuno modificare di conseguenza tali regolamenti.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/479,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
All’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/442, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Esso si applica fino al 30 settembre 2021.»
Articolo 2
All’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/521, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Esso si applica fino al 30 settembre 2021.»
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.230.01.0028.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A230%3ATOC#ntr1-L_2021230IT.01002801-E0001
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