La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)L'infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa, provocata dal virus della dermatite nodulare contagiosa (LSDV), è una malattia dei bovini e dei bufali trasmessa da vettori, che può provocare considerevoli perdite economiche, ridurre la produzione di latte, causare grave deperimento, danni permanenti alle pelli, numerose complicanze secondarie, astenia cronica, e comportare divieti di movimenti e scambi. Compare nell'elenco delle malattie soggette a obbligo di denuncia dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) (2).
(2)Il regolamento (UE) 2016/429 istituisce un nuovo quadro legislativo per la prevenzione e il controllo delle malattie. L'infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa compare nell'elenco contenuto nell'allegato II del regolamento (UE) 2016/429, ed è pertanto una malattia elencata ai fini di tale regolamento, soggetta alle norme di prevenzione e controllo delle malattie ivi stabilite. Inoltre l'infezione da LSDV è elencata nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3) come malattia di categoria A, D ed E.
(3)Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (4) integra le norme relative al controllo delle malattie di categoria A, B e C stabilite dal regolamento (UE) 2016/429, comprese le misure di controllo delle malattie relative all'infezione da LSDV. Il regolamento (UE) 2016/429, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e il regolamento delegato (UE) 2020/687 si applicano tutti a decorrere dal 21 aprile 2021.
(4)In precedenza, la decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione (5) stabiliva norme relative alle misure di protezione contro l'infezione da LSDV negli Stati membri, o in parti degli stessi, elencati nell'allegato I, comprese le prescrizioni minime per i programmi di vaccinazione contro l'infezione da LSDV sottoposti dagli Stati membri alla Commissione per approvazione. La Bulgaria e la Grecia figurano in tale elenco. La decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 ha cessato di applicarsi il 20 aprile 2021, e le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero sostituire quelle stabilite in tale decisione di esecuzione.
(5)Dopo il 2017 in Europa non sono più stati segnalati focolai di infezione da LSDV, ma questa malattia è ancora presente in Anatolia (Turchia) e in Russia, nonché nell'Asia orientale ove risultano colpiti il Bangladesh, la Cina e l'India. La diffusione di questa malattia rappresenta pertanto un rischio potenziale per il settore agricolo dell'Unione.
(6)A parte la Bulgaria e la Grecia, la Croazia e un notevole numero di paesi terzi confinanti, come la Bosnia-Erzegovina, il Kosovo (6), il Montenegro, la Macedonia del Nord, la Serbia e la Turchia, hanno notificato alla Commissione che la vaccinazione contro l'infezione da LSDV è stata inclusa nelle rispettive politiche di controllo delle malattie. Gran parte di questi paesi terzi ha ora interrotto la vaccinazione, mantenendo però misure di sorveglianza.
(7)La situazione epidemiologica dell'Europa orientale e delle regioni confinanti fa sospettare che possa ancora sussistere un certo rischio di reintroduzione o ricomparsa della malattia nelle zone ad alto rischio in cui la vaccinazione contro l'LSDV è stata interrotta.
(8)Sulla base delle informazioni epidemiologiche più aggiornate disponibili, sui risultati della sorveglianza per l'infezione da LSDV e sulla vaccinazione contro tale malattia, è opportuno proseguire la vaccinazione contro l'infezione da LSDV almeno nelle zone ad alto rischio della Bulgaria e della Grecia. Inoltre, in tutti gli Stati membri o parti degli stessi in cui la vaccinazione contro tale malattia è stata ridotta o è completamente cessata, dovrebbe continuare una sorveglianza sistematica sia attiva che passiva.
(9)Secondo la relazione scientifica dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sull'infezione da LSDV approvata il 30 gennaio 2020 (7) (la relazione dell'EFSA), si dovrebbe impiegare un vaccino omologo per ridurre il rischio di un'ulteriore diffusione dell'infezione da LSDV nell'Europa sudorientale. Dopo l'interruzione della vaccinazione, in caso di ricomparsa della malattia, sarebbe necessario elaborare un piano di emergenza e accumulare scorte di vaccino, anche su base regionale, per reagire prontamente mediante una vaccinazione di emergenza.
(10)Le misure generali di controllo delle malattie di cui al regolamento (UE) 2016/429, e le norme integrative di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687 non coprono tutti gli aspetti necessari della vaccinazione contro l'infezione da LSDV. È pertanto opportuno stabilire, nel presente regolamento, norme di attuazione uniformi a livello di Unione relative alle misure speciali di controllo delle malattie per un periodo di tempo limitato, a condizioni adatte alla situazione epidemiologica di questa malattia nell'Unione e nei paesi terzi confinanti. Le misure di controllo di cui al presente regolamento dovrebbero tener conto dell'esperienza maturata nell'applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 nonché delle norme internazionali stabilite nel capitolo 11.9 sull'infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa' del Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE (Codice OIE) (8).
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.230.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A230%3ATOC
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