Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2020/1579 del Consiglio (1) stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico. Il 28 maggio 2021 il Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) ha pubblicato un parere scientifico riveduto sulle catture di aringa del Golfo di Botnia per il 2021, con cui si aggiorna il dato relativo alle catture e si innalza alla categoria 1 il parere relativo al rendimento massimo sostenibile (MSY). È pertanto opportuno modificare di conseguenza le possibilità di pesca per l’aringa del Golfo di Botnia come pure il regolamento (UE) 2020/1579.
(2)Il regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio (2) fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione.
(3)Conformemente al parere del CIEM del 13 aprile 2021, le catture di spratto (Sprattus sprattus) nella divisione CIEM 3a (Kattegat/Skagerrak) e nella sottozona CIEM 4 (Mare del Nord) non dovrebbero superare le 106 715 tonnellate per il periodo dal 1o luglio 2021 al 30 giugno 2022. È opportuno pertanto fissare, per tale periodo, le possibilità di pesca per lo spratto a 87 186 tonnellate nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e a 19 529 tonnellate nella divisione CIEM 3a, in linea con il rendimento massimo sostenibile.
(4)Il regolamento (UE) 2021/92 fissa a zero il totale ammissibile di catture (TAC) per l’acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona 34.1.1 del Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale per il periodo dal 1o luglio 2021 al 30 giugno 2022, in attesa del parere scientifico per tale periodo. Il CIEM esprimerà il suo parere per tale stock alla fine di giugno 2021. Per garantire che l’attività di pesca possa proseguire fino a quando il TAC sarà fissato sulla base del parere scientifico più recente, è opportuno stabilire un TAC provvisorio di 5 744 tonnellate sulla base delle catture effettuate nel terzo trimestre del 2020.
(5)È opportuno modificare le cifre di cui all’allegato VI, punto 6, del regolamento (UE) 2021/92 al fine di rispecchiare gli accordi conclusi tra alcuni Stati membri per il trasferimento temporaneo tra di essi, esclusivamente per il 2021, di determinati valori riferiti alla capacità di allevamento e al quantitativo di tonno rosso che può essere immesso. Tali modifiche sono state notificate alla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) per mezzo di un piano di allevamento dell’Unione modificato e non incidono sui valori totali delle capacità di allevamento e di immissione dell’Unione nella zona della convenzione ICCAT.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.230.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A230%3ATOC
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