Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce prescrizioni relative ai limiti di emissione per gli inquinanti gassosi e il particolato inquinante e alle procedure di omologazione UE di varie categorie di motori destinati alle macchine mobili non stradali.
(2)Le date applicabili ai nuovi valori limite di emissione, detti della «fase V» nel regolamento (UE) 2016/1628, sono fissate al fine di fornire ai costruttori informazioni chiare e complete e un periodo di tempo adeguato per la transizione verso la fase V, riducendo nel contempo in maniera sostanziale l’onere amministrativo per le autorità di omologazione.
(3)A causa dell’epidemia di COVID-19 e delle perturbazioni nella catena di approvvigionamento e nella produzione connesse, i costruttori di macchine mobili non stradali, denominati «costruttori di apparecchiature originali» od «OEM» nel regolamento (UE) 2016/1628, hanno avuto difficoltà a rispettare le scadenze del 30 giugno 2020 e del 31 dicembre 2020 stabilite in tale regolamento per la produzione e l’immissione sul mercato di macchine munite di alcune categorie di motori che si conformano a valori limite di emissione meno rigorosi rispetto a quelli della fase V. Il regolamento (UE) 2016/1628 è stato pertanto modificato dal regolamento (UE) 2020/1040 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) al fine di prorogare i termini di 12 mesi.
(4)Poiché la persistenza delle perturbazioni nella catena di approvvigionamento e nella produzione causate dalla pandemia di COVID-19 continua a causare ritardi nella produzione e nell’immissione sul mercato di macchine munite di altre categorie di motori (ossia di motori negli intervalli di potenza pari o superiori a 56 kW e inferiori a 130 kW e pari o superiori a 300 kW) che si conformano a valori limite di emissione meno rigorosi rispetto a quelli della fase V, è molto probabile che gli OEM non siano in grado di rispettare i termini del 30 giugno 2021 e del 31 dicembre 2021 stabiliti nel regolamento (UE) 2016/1628 per la produzione e l’immissione sul mercato di macchine munite di tali motori senza che tali costruttori subiscano un grave danno economico.
(5)Considerate le circostanze attuali, e al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, garantire la certezza del diritto ed evitare possibili perturbazioni del mercato, è necessario prorogare le disposizioni transitorie del regolamento (UE) 2016/1628 relative a tali categorie di motori.
(6)Considerato che la proroga delle disposizioni transitorie non avrà alcun impatto ambientale, dal momento che i motori di transizione interessati sono già stati prodotti, la proroga dei periodi in questione dovrebbe essere di sei mesi per la produzione delle macchine munite di tali motori e di nove mesi per l’immissione sul mercato di macchine munite di tali motori.
(7)Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la proroga di alcune disposizioni transitorie del regolamento (UE) 2016/1628, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea («TUE»). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(8)Considerata l’urgenza derivante dalle circostanze eccezionali causate dalla pandemia di COVID-19, si ritiene opportuno ammettere un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.
(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1628.
(10)Alla luce del fatto che il periodo transitorio previsto dal regolamento (UE) 2016/1628 per determinate sottocategorie di motori scadrà il 31 dicembre 2021 e che gli OEM hanno tempo fino al 30 giugno 2021 per produrre macchine mobili non stradali munite di motori di transizione di tali sottocategorie, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.230.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A230%3ATOC
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